COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 08 DEL 25.09.2002– pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 21/09/2002 S.P.A.L.CORDOVADO – LIGNANO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 08 DEL 25.09.2002– pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 21/09/2002 S.P.A.L.CORDOVADO - LIGNANO Il G.S.R., · esaminati il rapporto arbitrale e gli atti relativi alla gara S.P.A.L. CORDOVADO-LIGNANO, valevole per il Campionato Regionale Juniores e disputatasi a Cordovado il 21.09.2002; · rilevato dai detti atti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, punto 5, lett. a), che la Società Lignano ha impiegato nel corso della suindicata gara cinque giocatori "fuori quota" nati dall'1.1.1983 in poi e precisamente: il n. 4 Ventinelli Giacomo, nato il 28.07.1983, per tutto l'arco dell'incontro; il n. 8 Zoccarato Andrea, nato il 22.03.1983, dall'inizio al 35' del 2° tempo; il n. 10 Buffon Enrico, nato il 27.07.1983, dall'inizio al 25' del 2° tempo; il n. 11 Gregoratti Mattia, nato il 02.09.1983, per tutto l'arco dell'incontro; il n. 18 Cinello Christian, nato il 21.09.1983, dal 25' del 2° tempo fino alla fine; · vista la disposizione pubblicata sul c.u. n. 1 dd. 01.07.2002, punto 1.1.2 (pag. 14), del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della L.N.D. - F.I.G.C., in base alla quale, al Campionato Regionale Juniores possono partecipare calciatori nati dall'1.1.1984 in poi e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età e vi possono essere impiegati un massimo di quattro calciatori "fuori quota" nati dall'1.1.1983 in poi; · considerato, quindi, che la società Lignano, impiegando un giocatore in più del consentito nato dall'1.1.1983 in poi, ha fatto partecipare alla gara un atleta che non ne aveva legittimo titolo, ponendo in essere una situazione di irregolarità nello svolgimento dell'incontro; · visto l'art. 12, comma 5, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva che recita: "La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che fa partecipare alla gara giocatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte"; delibera, ai sensi dell'art. 13, punto 2, del citato C.G.S., a carico della soc. Lignano: 1. la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il risultato di 0-2; l'inibizione del Dirigente Accompagnatore della Società Lignano, signor Pivato Adriano fino al 4.10.2002.
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