COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 09 DEL 02/10/2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. SAN LUIGI DI TRIESTE AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 10 OTTOBRE 2002 DEL PROPRIO GIOCATORE SCHER STEFANO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 09 DEL 02/10/2002 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE A.C. SAN LUIGI DI TRIESTE AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 10 OTTOBRE 2002 DEL PROPRIO GIOCATORE SCHER STEFANO.
LA COMMISSIONE,
· esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara San Giovanni – San Luigi del 01.09.2002, relativa al "Torneo Baia di Sistiana", dai quali si rileva che il giocatore Scher Stefano (A.C. San Luigi) "spintonava l’avversario e, da una distanza di circa un metro, sputava più volte verso il medesimo, colpendolo sia sulla faccia che sul corpo; dopo l’espulsione, inferiva ancora uno spintone allo stesso giocatore";
· Letto il ricorso della Società, che "…riconoscendo il comportamento antiregolamentare del proprio giocatore, per il quale avanza doverose scuse, ritiene di evidenziare che il fatto di spingere l’avversario ed altro, debba configurarsi come episodio di comportamento irriguardoso, certamente da condannare, ma privo di ogni intenzionalità di violenza", chiede una riduzione della sanzione;
· Ricordato che, anche a voler tralasciare ogni altra valutazione sul comportamento del giocatore (scorrettezze, spintoni), il solo fatto di aver sputato più volte verso il giocatore avversario, merita una adeguata sanzione, rappresentando tale azione – a giudizio di questa C.D. – una condotta incivile e di una gravità estrema;
· Ritenuto che la richiesta della Società ricorrente non può, di conseguenza, essere presa in considerazione, visto il fin troppo benevolo provvedimento adottato dal G.S.
P.Q.M.
respinge il ricorso presentato con il conseguente incameramento della tassa reclamo.
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