COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 09 DEL 02/10/2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE S.S. VELOX PAULARO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 415 A CARICO DELLA SOCIETA’, PER IL COMPORTAMENTO DEI SOSTENITORI E PER L’INGRESSO ALL’INTERNO DEL RECINTO DI GIOCO DI PERSONA NON AUTORIZZATA .
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 09 DEL 02/10/2002 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE S.S. VELOX PAULARO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 415 A CARICO DELLA SOCIETA’, PER IL COMPORTAMENTO DEI SOSTENITORI E PER L’INGRESSO ALL’INTERNO DEL RECINTO DI GIOCO DI PERSONA NON AUTORIZZATA .
LA COMMISSIONE,
· Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: Velox Paularo – Ovarese del 01.09.2002, valevole per il Campionato Carnico di Prima Categoria;
· Rilevato dal rapporto di gara, che durante tutto l’arco del secondo tempo, i sostenitori della S.S. Velox Paularo, rivolgevano all’arbitro ripetute frasi offensive; al termine dell’incontro, inoltre, il direttore di gara veniva intercettato da un tifoso, entrato abusivamente all’interno del recinto di gioco eludendo la sorveglianza, che spintonando giocatori e dirigenti, gli urlava una serie d’insulti; invitato a qualificarsi ed a lasciare l’area degli spogliatoi per ritornare fra il pubblico, questi s’identificava come il sindaco del paese di Paularo e manifestava la ferma volontà di non uscire; a quel punto entrava nell’atrio dello spogliatoio, continuando ad inveire contro l’arbitro con ulteriori epiteti offensivi, quindi gli si scagliava contro spintonandolo in modo molto energico; l’immediato intervento di tre dirigenti della squadra locale, impediva ulteriori conseguenze ai danni dell’arbitro;
· Letto il ricorso della Società e sentita la Presidente, che ne aveva fatto richiesta, che dimostrandosi estremamente dispiaciuta dell’accaduto, chiedeva una riduzione della sanzione, in considerazione del fattivo comportamento dei propri dirigenti, che si sono in tutti i modi adoperati per contenere l’irruenza dell’intruso;
· Rilevato sostanzialmente ineccepibile il provvedimento del G.S. del Comitato di Tolmezzo, vista la gravità dell’accaduto;
· Considerata comunque la difesa della Società ricorrente che nel rilevare la pesantezza dell’ammenda, sottolinea come l’inqualificabile comportamento del "sostenitore" va a scalfire l’immagine della società, tutta protesa nel suo impegno di volontariato nel contesto carnico, proprio in un momento delicato del campionato;
· Ritenuto che effettivamente la Società non ha potuto prevedere e reprimere a priori la condotta di un soggetto che appariva qualificato stante la carica ricoperta, e che comunque, come già detto, si è fattivamente adoperata tramite i propri tesserati, per limitare le conseguenze spiacevoli del fatto.
P.Q.M.
· accoglie parzialmente il ricorso presentato, riducendo a Euro 300 l’ammenda comminata e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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