COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 16.10.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Prima categoria GARA DEL 29/09/2002 CALCIO STARANZANO – CASTIONESE

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 16.10.2002 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Prima categoria GARA DEL 29/09/2002 CALCIO STARANZANO - CASTIONESE Il G.S.R., - a seguito delle decisioni adottate nel corso della riunione dell’01.10.2002 in relazione al preannuncio dei reclamo avanzato dalla Società Calcio Staranzano in merito alla gara suindicata, con telegramma del 29.09.2002; - visto il reclamo trasmesso con raccomandata del 02.10.2002, nei modi e nei termini previsti dalle norme in vigore, dalla Società Calcio Staranzano, con il quale la stessa chiede la ripetizione della gara in epigrafe per errore tecnico dell'arbitro; - esaminato il rapporto dell'arbitro e preso atto di quanto dallo stesso asserito nel corso dell'audizione del 10.10.2002, nella quale il direttore di gara ha descritto cronologicamente i fatti così come si sono susseguiti e come di seguito riportati, dichiarando che: a) verso il 34' del secondo tempo ha interrotto, all'altezza delle trequarti campo avversaria, un'azione della Castionese, per un fallo subito da un giocatore della stessa; b) dopo aver concesso una punizione a favore della Castionese, ha ammonito il giocatore n. 6 dello Staranzano, Santi Stefano; c) nel mentre annotava l'ammonizione del Santi sul taccuino, si è rivolto verso il giocatore della Castionese, che si apprestava a battere la punizione, dicendogli "fischio io"; d) negli istanti immediatamente successivi, nel mentre egli, dopo aver riposto il taccuino, si stava allontanando dal punto di battuta della punizione per meglio posizionarsi prima di far riprendere il gioco ed il portiere dello Staranzano stava allestendo la barriera, un giocatore della Castionese ha battuto la punizione stessa, senza che prima egli avesse fischiato, realizzando la rete, che veniva da lui convalidata; e) a seguito delle proteste del giocatore n. 6 dello Staranzano, Santi Stefano, lo ammoniva per la seconda volta e quindi lo espelleva; f) si è reso conto dell'errore commesso, consistente nell'aver convalidato la rete segnata dalla Castionese al 36' del II tempo, dopo la conclusione della partita, nello spogliatoio; g) negli attimi, invece, immediatamente susseguenti alla segnatura della citata rete, prima della ripresa del gioco con il calcio d'inizio, era convinto della regolarità della stessa perchè non si era ricordato, in quell'istante, di aver pronunciato "fischio io"; tale sua convinzione era poi rafforzata dal fatto che si ricordava che non gli era stata chiesta la prescritta distanza dei giocatori avversari da parte della Castionese, fattispecie quest'ultima per la quale non è richiesto il secondo fischio dell'arbitro nei casi in cui non si verifica precedentemente un'interruzione di gioco; - preso atto che trattasi di un errore arbitrale non più insindacabile in quanto spontaneamente e correttamente ammesso e certificato, durante l'audizione, dall'arbitro, a cui è demandato, in campo, in via esclusiva, l'esame di ogni questione di rilevanza tecnica o disciplinare (art. 24 - punto 3.1 - del C.G.S.) e che, pertanto, agli Organi della Giustizia Sportiva, nella fattispecie in esame, spetta valutare se tale errore abbia influito sulla regolarità di svolgimento e sul risultato della gara; - accertato che l'arbitro, immediatamente dopo aver fischiato il fallo commesso dallo Staranzano, si è rivolto al giocatore della Castionese con la frase "fischio io", manifestando inequivocabilmente la volontà di interrompere il gioco per ammonire il giocatore n. 6, Santi Stefano; - ritenuto, altresì, che il calcio di punizione, battuto prima del secondo fischio non doveva essere considerato regolare e quindi doveva essere ripetuto, giusta quanto previsto dalle decisioni F.I.G.C., annesse alla Regola 13 del Gioco del Calcio medesimo e dalla Regola 9 per quel che concerne le interruzioni del gioco; - considerato che il risultato finale della gara è stato di 2-1 a favore della Castionese, grazie alla rete convalidata erroneamente dall'arbitro al 36' del II tempo, motivo per cui tale errata decisione arbitrale non può che aver arrecato pregiudizio alla regolarità della gara stessa; - visto l'art. 12, punto 4, lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva; P.Q.M. 1. dichiara non regolare la gara CALCIO STARANZANO-CASTIONESE del 29.09.2002, valevole per il Campionato di Prima Categoria dilettanti, Girone "C", e, in accoglimento del reclamo presentato dallo Staranzano, ne ordina la ripetizione; 2. dispone, altresì, per la restituzione al Calcio Staranzano della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it