COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 16.10.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S. NUOVA TARVISIO AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE CARPIO VITTORIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2003.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 16.10.2002 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S. NUOVA TARVISIO AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE CARPIO VITTORIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2003. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Val Fella – Nuova Tarvisio del 15.09.2002, valevole per il Campionato Carnico di Terza Categoria, dai quali emerge che al 37’ del 2° tempo, il giocatore CARPIO Vittorio (Nuova Tarvisio), mentre si allontanava dal terreno di gioco assieme ad un calciatore della squadra avversaria (entrambi espulsi per reciproche vie di fatto), colpiva violentemente l’avversario al volto facendolo cadere a terra e continuando a colpirlo ripetutamente, procurandogli una ferita al labbro, fino a quando veniva allontanato da alcuni giocatori. In conseguenza dell’aggressione, il giocatore avversario doveva ricorrere alle cure presso l’Ospedale Civile; · Letto il ricorso presentato dalla Società, nel quale si evidenzia il clima di tensione perdurante durante l’intera durata della gara, causa – secondo le affermazioni della reclamante – le continue provocazioni poste in essere dai giocatori della squadra avversaria; si chiede pertanto una revisione della squalifica comminata al giocatore, in quanto spropositata rispetto ai fatti svoltisi, anche raffrontata ad analoghi episodi sanzionati dallo stesso Giudice Sportivo; · Sentito il consigliere BERI Edi, presentatosi con delega sottoscritta dal Presidente della Società, che riportandosi al contenuto del ricorso, ribadisce la richiesta di riduzione della squalifica, che altrimenti impedirebbe al giocatore la partecipazione all’intero prossimo campionato; · Considerato che l’azione compiuta dal giocatore della Nuova Tarvisio, anche tenendo conto della provocazione, appare assolutamente inqualificabile soprattutto per la reiterazione della violenza ai danni dell’avversario, e che tali antisportivi comportamenti, nulla hanno a che vedere con il gioco del calcio, vadano adeguatamente puniti; · Ritenuto comunque che appare congrua, nella fattispecie, una riduzione della sanzione P.Q.M. · Accoglie parzialmente il ricorso presentato dall’A.C. Nuova Tarvisio, riducendo al 30.06.2003 la squalifica a carico del proprio giocatore CARPIO Vittorio; · Dispone per la restituzione della tassa reclamo.
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