COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 15/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FRASCATI LUPA GIOC AVVERSO L’AMMENDA DI € 1000 ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO CON COM. UFF. N. 57 DEL 6.3.2003 (Gara: LUPA FRASCATI – VEROLI del 2.3.2003 – Camp. di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 15/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FRASCATI LUPA GIOC AVVERSO L’AMMENDA DI € 1000 ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO CON COM. UFF. N. 57 DEL 6.3.2003 (Gara: LUPA FRASCATI – VEROLI del 2.3.2003 – Camp. di Eccellenza) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso l’ammenda di € 1000, 00 sono da ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi; § che corre l’obbligo comunque di sottolineare che quanto riportato dall’arbitro e paragrafato anche dal Giudice Sportivo in sede di decisione, non corrisponde a quanto ritenuto dalla reclamante e cioè “riprovevole esternazione di discriminazione razziale, senza che fossero oggettivamente presenti ed individuabili gli elementi soggettivi”; § che in effetti l’arbitro ha voluto sottolineare che trattavasi di ululati di tipo razzista, cioè il solito coro che si fa nei confronti di un giocatore di colore, pur non essendo giocatore BELLARDINI MARCO di colore; § che qualora infatti si fosse incorso nella violazione di cui al 2° comma dell’art. 10 del CGS, ben altra sarebbe stata la punizione sportiva da applicarsi; § che il direttore di gara, in sede di supplemento richiesto dalla Commissione, ha confermato puntualmente quanto riportato in sede di referto circa la presenza di un sostenitore della Soc. LUPA FRASCATI, nello spazio antistante gli spogliatoi, che colpiva i primi due giocatori del VEROLI, creando i presupposti della rissa che ne è derivata, nella quale, purtroppo, due atleti, uno di casa e l’altra della società ospite riportavano ferite lacero contuse agli zigomi; § che sembra comunque potersi rivalutare la posizione della Società comminando un’ammenda più congrua alle effettive responsabilità DELIBERA · di accogliere il ricorso e per l’effetto ridurre l’ammenda alla Soc. LUPA FRASCATI da € 1000 a € 700. · La tassa di reclamo va restituita.
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