COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 24/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. PALIANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CAIAZZO FRANCESCO (SCAURI MINTURNO) ALLA GARA SCAURI MINTURNO – PALIANO DEL 29.9.2002 – CAMP. DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI promozione - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 20 del 24/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA A.S. PALIANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CAIAZZO FRANCESCO (SCAURI MINTURNO) ALLA GARA SCAURI MINTURNO – PALIANO DEL 29.9.2002 – CAMP. DI PROMOZIONE
· La Commissione Disciplinare;
· visto il reclamo in epigrafe;
· rilevato preliminarmente che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore CAIAZZO FRANCESCO (SCAURI MINTURNO), squalificato per 1 gara con Com. Uff. n. 77 del Comitato Regionale Lazio del 16.5.2002, squalifica da scontare nella corrente stagione sportiva;
· osservato che il calciatore in questione è tesserato con la Società SCAURI MINTURNO DAL 14.9.2002, trasferito a titolo temporaneo dal REAL CASSINO, e che la squalifica in questione risulta scontata con il REAL CASSINO nella prima giornata del Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D;
· osservato che la posizione del calciatore in questione risulta quindi regolare;
DELIBERA
· di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo;
SCAURI MINTURNO – PALIANO 1 – 1
La tassa reclamo va addebitata.
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