COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARE DEL 01/12/2002 – S.APOLLINARE S.GIORGIO – SANVITTORESE
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
Decisioni del Giudice Sportivo
GARE DEL 01/12/2002 - S.APOLLINARE S.GIORGIO - SANVITTORESE
La Polisportiva S.Apollinare San Giorgio, dopo aver preannunciato reclamo, ha proposto rituale ricorso nei termini, avverso la regolarita' di svolgimento della gara indicata in oggetto. Precisa la ricorrente, nel proprio ricorso che la Societa' SanVittorese ha schierato regolarmente, per tutto il primo tempo, quattro calciatori nati dopo il 1979, mentre al primo minuto del secondo tempo, ha sostituito il calciatore NARDONE (1981) con il calciatore MASELLA NICOLINO nato nel 1977, contravvenendo in tal modo a quanto previsto dal Counicato Ufficiale n. 1 pag. 5 del 1 luglio 2002, che stabilisce "l'obbligo di impiego fin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa di almeno quattro calciatori nati dal 1 gennaio 1979 in poi..."
Chiede pertanto la Polisportiva S.Apollinare San Giorgio l'applicazione a proprio favore dell'art. 12 del C.G.S.
Visti gli atti Ufficiali e rilevato dall'esame degli stessi che in effetti la Societa' Sanvittorese inizialmente schierava in campo i calciatori CAPALDO IVAN (2/10/1980), NARDONE FABIO ( 17/6/1981) PIROLLO FABIO (21/1/1981) E GIURINI FRANCESCO ( 7/10/1983) e che al primo minuto del secondo tempo sostituiva il calciatore NARDONE FABIO (del 1981) con il calciatore MASELLA NICOLINO (nato il 16/7/1977).
Da cio' ne consegue che la Societa' Sanvittorese ha disatteso il contenuto della norma sopracitata e che pertanto sono da ritenersi assumibili le doglianze avanzate dalla ricorrente, in quanto la societa' ospite ha erroneamente sostituito nel corso dell'incontro un calciatore nato nel 1981 con un'altro nato nel 1977, trovandosi cosi' a disputare l'intero secondo tempo della gara con soli tre calciatori nati dopo il 1979, anziche' con quattro, come stabilito dalle norme regolamentari all'uopo fissate.
Visto pertanto l'art. 12 comma 5 del C.G.S.
SI DECIDE
Di accogliere il reclamo della Pol. S. Apollinare S. Giorgio e di infliggere quindi alla Societa' Sanvittorese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2.
La tassa si restituisce