COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VELLETRI L.R. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE DEL CAMPO DI GIOCO E INIBIZIONE FINO AL 30.4.2003 A CARICO DEL DIRIGENTE SANDOLINI SANDRO, ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 54 DEL 27.2.2003 (Gara: VELLETRI – CASTEL LEVA DIVINO AMORE del 23.2.2003 – Camp. di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI promozione - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VELLETRI L.R. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE DEL CAMPO DI GIOCO E INIBIZIONE FINO AL 30.4.2003 A CARICO DEL DIRIGENTE SANDOLINI SANDRO, ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 54 DEL 27.2.2003
(Gara: VELLETRI – CASTEL LEVA DIVINO AMORE del 23.2.2003 – Camp. di Promozione)
La Commissione Disciplinare;
considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso i provvedimenti punitivi di cui in epigrafe non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili;
che lo stesso arbitro davanti a questa Commissione ha senza, ombra di dubbio, confutato tutte le tesi difensive della ricorrente;
che ha ribadito con assoluta certezza che il cancello da cui sono entrati gli aggressori è esattamente il cancello “B” e non “A”;
come dichiarato dalla Società e cioè dal cancello, che dal terreno di gioco immette nel recinto degli spogliatoi;
che piena conferma può esserne fatta dall’assistente LUCIANO GIUSEPPE che è stato colpito con un pugno proprio presso il predetto cancello “B”;
che il dirigente SANDOLINI si è presentato negli spogliatoi soltanto dopo 10/15 minuti dopo l’aggressione ricevuta dall’arbitro da parte di diversi sostenitori della squadra ospitante, disinteressandosi quindi di intervenire per tutelarne l’incolumità;
DELIBERA
§ di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica del campo di gioco della Società VELLETRI L.R. per 3 gare e l’inibizione del dirigente SANDOLINI SANDRO fino al 30.4.2003.
§ Si fa obbligo alla Società di risarcire i danni riportati dalla macchina del direttore di gara in relazione ai danni subiti in diverse parti della carrozzeria.
§ La tassa reclamo va incamerata.
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