COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 69 del 9/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 6/ 4/2003 – CASTELVERDE CALCIO – CIAMPINO

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI promozione - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 69 del 9/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 6/ 4/2003 - CASTELVERDE CALCIO - CIAMPINO Visti gli atti ufficiali, rilevato che: - al 9' del secondo tempo il calciatore della Societa' Calstelverde MASTROPIETRO Domenico colpiva con un violento pugno il calciatore BRUNETTI Emiliano della Societa' Ciampino il quale a sua volta in reazione colpiva con un forte schiaffo alla nuca il predetto avversario; - in seguito a tale accadimento prima che il direttore di gara potesse adottare i dovuti provvedimenti disciplinari, i calciatori FRATTINI Federico della Societa' Ciampino ZONFRILLO Fabio della Societa' Castelverde si colpivano vicendevolmente con un calcio ed un pugno; - gli episodi di cui sopra generavano una zuffa tra i calciatori presenti in campo, tra i quali l'arbitro con l'ausilio dei propri assistenti, distingueva per la Societa' CASTELVERDE: DEL MORO Stefano che colpiva con un calcio un avversario, CIOLFI Fabio che colpiva con un pugno altro calciatore e DARI Stefano che raggiungeva con un calcio un avversario; per la SOC. CIAMPINO: MANCINI Massimiliano, MATATAZZO Giuseppe e FRUSTANI Francesco che colpivano con un pugno altri distinti avversari; tali episodi perduravano per alcuni minuti e cessavano per la fattiva collaborazione dei dirigenti di entrambe le societa'; - per gli occorsi di cui sopra il direttore di gara, in seguito agli ovvi provvedimenti di espulsione che avrebbe dovuto adottare a carico dei calciatori responsabili, considerava conclusa anzitempo la gara, non avendo le due societa' il numero minimo regolamentare di calciatori per il prosieguo della stessa. Letto quanto sopra negli atti ufficiali di gara, osservato che l'irregolare conclusione dell'incontro deve ricercarsi nel comportamento di calciatori di entrambe le societa', visto l'art. 12 comma 2 del C.G.S. SI DECIDE a) di infliggere ad entrambe le Societa' CASTEVERDE e CIAMPINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; b) di squalificare i sottonotati calciatori nella misura a fianco di ciascuno indicate: Per la Societa' CASTELVERDE: per 3 gare effettive MASTROPIETRO DOMENICO per 1 gara effettiva: ZONFRILLO FABIO DEL MORO STEFANO CIOLFI FABIO DARI STEFANO Per la Societa' CIAMPINO: per 3 gare effettive BRUNETTTI EMILIANO per 1 gara effettiva: FRATTINI FEDERICO MANCINI MASSIMILIANO MATARAZZO GIUSEPPE FRUSTANI FRANCESCO
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