COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. FREGENE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CIANFRIGLIA STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 69 DEL 10.4.2003- (Gara: FREGENE – GDL CIVITAVECCHIESE del 6.4.2003 – Camp. di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA POL. FREGENE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CIANFRIGLIA STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 69 DEL 10.4.2003-
(Gara: FREGENE – GDL CIVITAVECCHIESE del 6.4.2003 – Camp. di Promozione)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ ritenuto che le argomentazioni addotte in sede di reclamo sono da ritenersi parzialmente assumibili;
§ le espressioni profferite dal calciatore, e peraltro non percepite dall’arbitro, vanno ricondotte ad un atteggiamento di stizza nell’evolversi delle situazioni di gioco, mentre, per quanto concerne il comportamento minaccioso, a fine gara, nei confronti degli avversari, non può non tenersi conto della provocazione subita dal calciatore per essere stato colpito duramente da un avversario che infatti veniva espulso;
§ che, pertanto, la sanzione inflitta può essere rivisitata alla luce degli effettivi addebiti;
DELIBERA
§ di accogliere il reclamo e pertanto di ridurre la squalifica del calciatore CIANFRIGLIA STEFANO da tre a due gare effettive.
§ La tassa di reclamo va restituita.
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