COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’AA.CC. N.C. REBIBBIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 2 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 64 DEL 27.3.2003- (Gara: ATLETICO GUIDONIA – AA.CC.REBIBBIA del 16.3.2003 – Camp. di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’AA.CC. N.C. REBIBBIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 2 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 64 DEL 27.3.2003- (Gara: ATLETICO GUIDONIA – AA.CC.REBIBBIA del 16.3.2003 – Camp. di Promozione) La Commissione Disciplinare; § A seguito di apposito ricorso da parte dell’ATLETICO GUIDONIA, il Giudice Sportivo ha comminato alla Soc. REBIBBIA la punizione sportiva di cui in epigrafe, per non aver osservato la disposizione regolamentare di cui al Com. Uff.n. 1 del 1.7.2002 che stabilisce l’obbligo di impiego comunque e per tutta la durata della gara di almeno 4 calciatori nati dal 1 gennaio 1974 in poi; § La Soc. REBIBBIA avrebbe infatti sostituito al 45’ del II tempo il calciatore CALIENDO MASSIMILIANO (1981) con il calciatore PERRONE SALVATORE (1973). § Assume la ricorrente che il ricorso dell’ATLETICO GUIDONIA avrebbe come presupposto un evidente errore dell’arbitro, in quanto, come anche riportato in alcuni giornali al riguardo, la sostituzione del calciatore CALIENDO, sarebbe avvenuta con il calciatore LANCIANI FRANCESCO (1983),per cui non sarebbe stata posta in essere alcuna trasgressione del citato Comunicato Ufficiale. § Sentito al riguardo il direttore di gara, lo stesso ha puntualmente ribadito quanto riportato in sede di primo referto; § Lo stesso ha tenuto a precisare che, avendo avuto sentore di un ricorso da parte dell’ATLETICO GUIDONIA in merito all’ultima sostituzione effettuata dalla Soc. REBIBBIA, ha voluto verificare insieme ad un assistente di gara le annotazioni riportate in relazione alle sostituzioni effettuate; § Constatata la piena rispondenza delle rispettivi trascrizioni non ha avuto più alcun dubbio circa la regolarità di quanto in precedenza annotato sul taccuino; § Peraltro indiretta conferma di quanto sopra, l’avrebbe avuta al momento della consegna, della lista attestante le avvenute sostituzioni, al REBIBBIA che non aveva mosso alcuna obiezione al riguardo; § Atteso quanto sopra e considerato che gli atti ufficiali di gara rivestono carattere di natura privilegiata ai sensi dell’art. 25 del C.G.S. DELIBERA § Di rspingere il ricorso e per l’effetto di confermare nei confronti della Soc. REBIBBIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2. § La tassa reclamo va incamerata.
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