COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 89 del 28/5/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. CASTELMADAMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PIERONI LUCA ED AMMENDA DI € 400,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 86 DEL 21.5.2003 (Gara: SAMPOLESE – CASTELMADAMA del 18.5.2003 – Camp. di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI promozione - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 89 del 28/5/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA A.S. CASTELMADAMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PIERONI LUCA ED AMMENDA DI € 400,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 86 DEL 21.5.2003
(Gara: SAMPOLESE – CASTELMADAMA del 18.5.2003 – Camp. di Promozione)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ rilevato che le sanzioni adottate dal competente Giudice Sportivo appaiono del tutto congrue rispetto al grave e reiterato comportamento dei sostenitori della reclamante che facevano oggetto la terna di un consistente lancio di oggetti in campo, colpendo un assistente arbitrale ad una spalla;
§ rilevato altresì che parimenti congrua appare la sanzione del calciatore PIERONI LUCA che espulso dal campo per doppia ammonizione, mentre si dirigeva di corsa verso gli spogliatoi, rivolgeva una frase gravemente ingiuriosa a carico di un assistente arbitrale;
DELIBERA
· di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate.
· La tassa reclamo va incamerata.
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