COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 31/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. LA LUCCA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SERAFINI GIANLUCA (FORMIA 1905) ALLA GARA LA LUCCA – FORMIA 1905 DEL 6.10.2002 – Camp. di I Categoria
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 21 del 31/10/2002 – pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELL’A.S. LA LUCCA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SERAFINI GIANLUCA (FORMIA 1905) ALLA GARA LA LUCCA – FORMIA 1905 DEL 6.10.2002 – Camp. di I Categoria
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
osservato che la Società reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore SERAFINI GIANLUCA in corso di squalifica residua dalla precedente stagione come da Com. Uff. n. 77 del 16.5.2002 del Comitato Regionale Lazio;
osservato altresì che la Società LA LUCCA basa il suo convincimento su di una precedente decisione della Commissione che aveva già considerato la posizione del calciatore, come regolare in altra gara ricostruendo l’iter dei successivi atti di tesseramento e di trasferimento relativi allo stesso tesserato nella corrente stagione;
rilevato altresì che la Commissione, nel redigere la motivazione richiamata, si è basata sulla documentazione pervenuta dall’Ufficio Tesseramento ed è stato erroneamente riportato che il calciatore sarebbe stato trasferito dal GAETA al CERVARO 1927 il 22.8.2002, mentre, in effetti, il calciatore risultava svincolato dal GAETA e poi ritesserato dal CERVARO;
ritenuto, in ogni caso, che il calciatore ha scontato la squalifica in questione con la Società CERVARO prima della disputa della gara in oggetto
DELIBERA
di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo
LA LUCCA - FORMIA 1 – 3
La tassa reclamo va incamerata
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