COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 CRL DEL 07/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CASTELLIRI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SERAFINI GIANLUCA (FORMIA 1905) ALLA GARA FORMIA 1905 – CASTELLIRI DEL 13.10.2002 – Campionato di I Categoria

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 CRL DEL 07/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CASTELLIRI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SERAFINI GIANLUCA (FORMIA 1905) ALLA GARA FORMIA 1905 – CASTELLIRI DEL 13.10.2002 – Campionato di I Categoria La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § osservato che la Società reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore SERAFINI GIANLUCA in corso di squalifica residua dalla precedente stagione come da Comunicato Ufficiale n. 77 del 16.5.2002 del Comitato Regionale Lazio; § osservato altresì che la Società CASTELLIRI basa il suo convincimento su di una precedente decisione della Commissione che aveva già considerato la posizione del calciatore come regolare in altra gara ricostruendo l’iter e dei successivi atti di tesseramento e di trasferimento relativi allo stesso tesserato nella corrente stagione; § rilevato altresì che la Commissione, nel redigere la motivazione richiamata, si è basata sulla documentazione pervenuta dall’Ufficio Tesseramento ed è stato erroneamente riportato che il calciatore sarebbe stato trasferito dal GAETA al CERVARO 1927 il 22.8.2002, mentre, in effetti, il calciatore risultava svincolato dal GAETA e poi ritesserato dal CERVARO; § ritenuto, in ogni caso, che il calciatore ha scontato la squalifica in questione con la Società CERVARO prima della disputa della gara in oggetto; DELIBERA § di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo FORMIA 1905 – CASTELLIRI 0 – 0 § La tassa reclamo va incamerata.
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