COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 21/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ALLUMIERE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DOSA MARCO (OLIMPIA) ALLA GARA ALLUMIERE – OLIMPIA DEL 29.9.2002 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 21/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ALLUMIERE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DOSA MARCO (OLIMPIA) ALLA GARA ALLUMIERE – OLIMPIA DEL 29.9.2002 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § rilevato che la Società reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore DOSA MARCO (OLIMPIA) in quanto in posizione di squalifica per 2 gare come da Comunicato Ufficiale n. 15 del 27.9.2001; § osservato che il calciatore in questione risulta espulso in una gara della COPPA ITALIA e quindi la sanzione di squalifica andrebbe scontata, a mente dell’art. 14 n.10 del C.G.S., in gare della stessa competizione anche per il residuo nella successiva stagione sportiva, anche nel caso che il calciatore cambi Società, come determinato dalla Corte Federale con interpretazione autentica; § osservato che il calciatore de quo veniva trasferito nel corso della scorsa stagione sportiva dalla Società TORRINO al PORTUENSE e, quindi, nella stagione 2002/2003 dal PORTUENSE all’OLIMPIA; § ritenuto, pertanto, che la Soc. OLIMPIA non partecipa, in questa stagione, alla Coppa Italia e quindi in tal caso la distinzione prevista dalla richiamata disposizione non si applica come stabilito dall’articolo 17 punto 6 ultimo periodo; § ritenuta, pertanto, la posizione del calciatore DOSA irregolare in quanto in posizione di squalifica; DELIBERA § di accogliere il reclamo e di comminare all’OLIMPIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e l’ammenda di € 100,00; § di inibire il Dirigente Accompagnatore SCHOWICK RICCARDO fino al 14.11.2002; § di squalificare il calciatore DOSA MARCO (OLIMPIA) per una ulteriore giornata di gara. § La tassa reclamo va restituita.
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