COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 5/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ AXA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30 NOVEMBRE 2003 A CARICO DEL CALCIATORE FABRIZIO FIOCCHETTI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 23 DEL 7.11.2002 (Gara: TRIGORIA – AXA CALCIO del 3.11.2002 – Camp. di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 5/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ AXA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30 NOVEMBRE 2003 A CARICO DEL CALCIATORE FABRIZIO FIOCCHETTI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 23 DEL 7.11.2002 (Gara: TRIGORIA – AXA CALCIO del 3.11.2002 – Camp. di I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerando che dalle dichiarazioni rese in sede di supplemento di referto, dall’arbitro il gesto del calciatore FIOCCHETTI sembra più espressione di un raptus d’ira senza alcuna manifestazione di disprezzo nei confronti dello stesso direttore di gara, che una vibrata e violenta protesta; § ritenuto che sebbene il gesto del calciatore debba ritenersi, comunque, censurabile, si ritiene che sussistano giusti motivi per rivalutare parzialmente il concreto svolgersi dei fatti e la posizione del calciatore medesimo; DELIBERA · di accogliere parzialmente il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore FABRIZIO FIOCCHETTI dal 30 novembre 2003 al 30 maggio 2003. · La tassa di reclamo va restituita.
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