COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 27/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. ATLETICO RIETI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE SANTILLI CRISTIANO , PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PAOLILLA MATTIA, 2 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BLASI MARIO, 1 GARA A CARICO DEI CALCIATORI ZIANTONI NELLO – FESTUCCIA ROBERTO E MASSARI ALESSANDRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 59 DEL 13.3.2003 (Gara: REAL MONTENERO – ATL. RIETI del 9.3.2003 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 27/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. ATLETICO RIETI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE SANTILLI CRISTIANO , PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PAOLILLA MATTIA, 2 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BLASI MARIO, 1 GARA A CARICO DEI CALCIATORI ZIANTONI NELLO – FESTUCCIA ROBERTO E MASSARI ALESSANDRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 59 DEL 13.3.2003 (Gara: REAL MONTENERO – ATL. RIETI del 9.3.2003 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerata la necessità di procedere all’audizione del direttore di gara; § ritenuta l’opportunità di stralciare dal reclamo in epigrafe la posizione dei calciatori PAOLILLA MATTIA, BLASI MARIO, ZIANTONI NELLO, FESTUCCIA ROBERTO e MASSARA ALESSANDRO; § precisato che, ai sensi dell’art. 41 CGS, non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara; § che, per quanto concerne il calciatore PAOLILLA MATTIA le argomentazioni addotte in sede di reclamo possono essere parzialmente assumibili, tenuto conto che il comportamento del calciatore è stato dettato soltanto dal desiderio di ottenere spiegazioni dall’arbitro, in merito alla propria espulsione; § che pertanto, la sanzione inflitta può essere rivisitata alla luce degli effettivi addebiti; DELIBERA § di accogliere il reclamo, relativamente al calciatore PAOLILLA MATTIA, e per l’effetto di ridurre la squalifica da 3 a 2 gare effettive; § dichiara inammissibile il reclamo relativamente al calciatore BLASI MARIO, ZIANTONI NELLO, FESTUCCIA ROBERTO, MASSARI ALESSANDRO; § di rinviare, in attesa di ulteriori risultanze, ogni decisione in merito al proposto per il calciatore SANTILLI CRISTIANO. § La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it