COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MAGNI DANIELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 60 DEL 20.3.2003 (Gara: ANTICOLI CORRADO – N.POLISPORTIVA ARSOLI del 16.3.2003 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MAGNI DANIELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 60 DEL 20.3.2003 (Gara: ANTICOLI CORRADO – N.POLISPORTIVA ARSOLI del 16.3.2003 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, come da richiesta, il calciatore interessato; considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il comportamento del calciatore MAGNI, appare dettato non già dalla volontà di offendere l’arbitro, bensì dal rammarico per avere quest’ultimo involontariamente interrotto un’azione di gioco, deviando il pallone con la gamba; che pertanto sussistono validi motivi per rivisitare la sanzione inflitta, adeguandola alla effettiva responsabilità del calciatore DELIBERA § di accogliere il reclamo e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore MAGNI DANIELE da tre a due gare effettive. § La tassa reclamo va restituita.
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