COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 69 del 9/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it decisioni del giudice sportivo GARE DEL 6/ 4 /2003 – ASSOCIAZIONE SAMMARTINESE – BOLSENA
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 69 del 9/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
decisioni del giudice sportivo
GARE DEL 6/ 4 /2003 - ASSOCIAZIONE SAMMARTINESE - BOLSENA
Visti gli atti ufficiali; rilevato che:
- al 30' del secondo tempo sostenitori locali lanciavano all'indirizzo dell'arbitro pietre e calcinacci che lo colpivano ad una gamba provocandogli lieve dolore;
- l'arbitro nonostante ciò continuava a dirigere regolarmente la gara fino al 37' del secondo tempo, allorchè a seguito di uno scontro di giuoco tra due calciatori,il pubblico locale iniziava un lancio di pietre di notevoli dimensioni costringendo l'arbitro a sospendere momentaneamente il giuoco.
- l'arbitro tentava quindi di riprendere il giuoco ma i sostenitori locali lanciavano nuovamente in campo pietre di grosse dimensioni, calcinacci e tufo, tolti dalle gradinate delle tribune indirizzati verso i calciatori ospiti, senza colpirli;
- poichè il fitto lancio continuava minacciando l'incolumità dell'arbitro e degli atleti in campo, l'arbitro stesso decideva di sospendere definitivamente l'incontro;
- mentre il direttore di gara si apprestava a rientrare nello spogliatoio due sostenitori locali tentavano di scavalcare la rete di recinzione venendo pero' bloccati dal capitano della squadra di casa;
tutto ciò premesso, considerato che la responsabilità della mancata effettuazione regolamentare dell'incontro è da addebitarsi ad esclusivo carico della Soc. SAMMARTINESE;
Visto l'art. 12 comma 1 del C.G.S.
SI DECIDE
a) di infliggere alla Soc. SAMMARTINESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2;
b) di comminare alla Soc. SAMMARTINESE l'ammenda di Euro 250.