COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 9/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. NUOVA OLIMPICA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 50 DEL 13-2-2003 IN MERITO ALLA MANCATA CONCLUSIONE DELLA GARA CDQ TORRE MAURA – NUOVA OLIMPICA DEL 9-2-2003 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 9/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. NUOVA OLIMPICA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 50 DEL 13-2-2003 IN MERITO ALLA MANCATA CONCLUSIONE DELLA GARA CDQ TORRE MAURA – NUOVA OLIMPICA DEL 9-2-2003 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali ed il reclamo in epigrafe; sentito l’Arbitro in sede di supplemento di rapporto; ritenuto preliminarmente che la parte del reclamo relativa alla squalifica inflitta al calciatore Tricomi Nicola è stata già decisa con il Com. Uff. 59 del 13-3-2003 e vi è già stata deliberazione sulla tassa reclamo; osservato che la gara non ha avuto regolare conclusione in quanto la squadra della Nuova Olimpica si è ritirata dal campo malgrado l’invito del Direttore di Gara a riprendere la partita dopo che la stessa era stata sospesa per qualche minuto a seguito di una rissa generale a cui avevano preso parte anche alcuni spettatori della CDQ Torre Maura che avevano colpito alcuni calciatori ospiti; ritenuto innanzitutto che l’Arbitro ha adempiuto a tutte le formalità previste nella fattispecie facendosi rilasciare una dichiarazione dalla squadra rinunciataria che, del resto, non contesta la sua volontà di non riprendere il gioco dopo i fatti descritti; ritenuto altresì che l’aggressione subita da taluni calciatori ospiti, con particolare riferimento al n. 9 Consalvi Valerio, non determina di per se la irregolarità della gara in quanto la diminuzione del potenziale atletico della squadra danneggiata non comporta la punizione della perdita della gara a carico della responsabile ma la penalizzazione di tanti punti quanti conquistati sul campo; osservato, infine, che la decisione di non riprendere il gioco, pur ammettendo che sul campo di gioco si erano verificati episodi che potevano condurre, nel prosieguo, anche ad un inasprimento del clima agonistico, non era al momento giustificata in quanto l’Arbitro aveva ripreso il controllo della situazione ed, allo stato, non vi erano più situazioni che potessero influenzare negativamente la prestazione degli atleti in campo; DELIBERA di respingere il reclamo confermando tutte le decisioni impugnate. Nulla sulla tassa reclamo per le motivazioni già esposte.
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