COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 17/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. ATLETICO RIETI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE SANTILLI CRISTIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 13.3.2003 (Gara: REAL MONTENERO – ATLETICO RIETI del 9.3.2003 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 17/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. ATLETICO RIETI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE SANTILLI CRISTIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 13.3.2003 (Gara: REAL MONTENERO – ATLETICO RIETI del 9.3.2003 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore SANTILLI CRISTIANO non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili, contrastando pienamente con gli atti ufficiali di gara che a mente dell’art. 25 del C.G.S. rivestono carattere di natura privilegiata, e privi di ogni riscontro positivo; § che, il direttore di gara, davanti a questa Commissione, nel confermare puntualmente il referto di gara, ha tenuto a precisare il reiterato, violento, minaccioso comportamento del calciatore; § che l’interessato, sin dal suo ingresso in campo al 17° del 2° tempo, ha incominciato, immediatamente a contestare ripetutamente le decisioni del direttore di gara costringendo ad espellerlo; § che in un crescendo di violenza e minacce il SANTILLI è arrivato a storcere il dito medio dell’arbitro mentre gli porgeva la mano, a bagnargli la faccia ed il fianco con una bottiglietta di plastica che poi gli scagliava sulla nuca, il tutto inframezzato con un frasario di una volgarità unica; § che alla luce di quanto sopra, la squalifica non può non apparire del tutto congrua; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica del calciatore SANTILLI CRISTIANO sino al 31.12.2006 § Nulla sulla tassa reclamo per le motivazioni già esposte.
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