COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 17/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS LENOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 2 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 64 DEL 27.3.2003 (Gara: VIRTUS LENOLA – NUOVO LATINA ISONZO del 23.3.2003 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 17/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS LENOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 2 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 64 DEL 27.3.2003 (Gara: VIRTUS LENOLA – NUOVO LATINA ISONZO del 23.3.2003 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § osserva: § a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l’arbitro avrebbe errato nel disporre la sospensione della gara sul presupposto che, avendo egli subito un tentativo di aggressione da parte di alcuni calciatori della VIRTUS LENOLA e dovendo espellere, oltre al calciatore n. 16 DE FILIPPIS MARCO, già allontanato in precedenza, anche i calciatori n. 13 STRADELLA MARCO, n. 10 ZIZZO DIEGO, n. 9 PARISELLA LUIGI e n. 14 LA ROCCA G.BATTISTA, la squadra si sarebbe venuta a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare. § Sostiene infatti la ricorrente che tre dei giocatori da espellere si trovavano in panchina, sicchè conteggiando l’espulsione dei soli due giocatori in campo, la squadra avrebbe in ogni caso disposto di un numero di calciatori sufficiente a garantire il regolare svolgimento della gara. § L’assunto della ricorrente non trova riscontro. § Come risulta dal referto arbitrale, da ritenersi sempre fonte privilegiata, attendibile e degna di fede, la Società VIRTUS LENOLA nel corso dell’incontro ha effettuato le seguenti sostituzioni: al 36’ del I tempo il n. 3 SEPE ROBERTO con il n. 13 STRADELLA MARCO, al 5’ del II tempo il n. 11 ATARANTE ANTONIO con il n. 14 LA ROCCA G.BATTISTA, al 9’ del II tempo il n. 7 SACCHETTI DANIELE con il n. 16 DE FILIPPIS MARCO. § Comprovato pertanto che, al momento del tentativo di aggressione, tutti i calciatori da espellere si trovavano regolarmente schierati in campo, corretta deve considerarsi la decisione dell’arbitro di sospendere la gara, per le motivazioni addotte. DELIBERA § di respingere il reclamo, e per l’effetto di confermare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2. § La tassa reclamo va incamerata.
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