COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 15/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. VIGILI URBANI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2007 A CARICO DEL CALCIATORE TRIULZI SEBASTIANO IN ATTESA DELLA COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL TESSERATO CHE HA COLPITO L’ARBITRO, INIBIZIONE MASSAGGIATORE TRETOLA NUNZIO FINO AL 30.4.2003; PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0 – 2 NONCHE’ AMMENDA DI € 150 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 69 DEL 10.4.2003 (Gara: VIGILI URBANI ROMA – PAPIZONE del 6.4.2003 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 15/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. VIGILI URBANI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2007 A CARICO DEL CALCIATORE TRIULZI SEBASTIANO IN ATTESA DELLA COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL TESSERATO CHE HA COLPITO L’ARBITRO, INIBIZIONE MASSAGGIATORE TRETOLA NUNZIO FINO AL 30.4.2003; PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0 – 2 NONCHE’ AMMENDA DI € 150 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 69 DEL 10.4.2003 (Gara: VIGILI URBANI ROMA – PAPIZONE del 6.4.2003 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le punizioni sportive di cui in epigrafe non possono essere neppure parzialmente assumibili, non fornendo utili e probanti elementi ai fini di una possibile rivalutazione delle singole responsabilità, se non per quanto concerne il calciatore PORTONE EMILIANO; § considerato che il v.c. TRIULZI SEBASTIANO ha fornito il nominativo del calciatore PORTONE EMILIANO, quale autore del calcio nei confronti dell’arbitro, responsabilità da quest’ultimo riconosciuta con apposita dichiarazione; § che l’arbitro ha fatto pervenire a questa Commissione apposita dichiarazione con la quale conferma puntualmente quanto riportato in sede di referto; § che con dovizia di particolari fornisce precisi chiarimenti in merito alle minacce offese e pressioni reiterate da parte dei giocatori SISTI, SILI SCAVALLI e TANFANI che lo circondavano, imitati in ciò dal massaggiatore TRETOLA che era entrato nel terreno di gioco; § che persistendo in tali minacce ed ingiurie lo costringevano, per evitare danni alla propria persona, a non prendere gli opportuni provvedimenti verso gli stessi ed a fischiare anticipatamente la fine dell’incontro; § che al rientro nello spogliatoio è stato proditoriamente colpito con un forte calcio da un calciatore dallo stesso non riconosciuto, calcio volontario e violento che gli procurava un ematoma che lo stesso mostrava al v.c. TRIULZI e ad un dirigente; § che quest’ultimi riuscivano a tenere chiusa la porta dello spogliatoio contro la quale premevano per entrare i giocatori della Società VIGILI URBANI; § che conferma pienamente che dopo 300 metri dall’uscita dal campo, da una macchina che lo aveva raggiunto all’altezza di un semaforo, scendevano 3 persone che si avvicinavano correndo verso la sua macchina, per cui si è visto costretto a passare con il rosso; § che mentre non può non confermarsi quanto comminato dal Giudice Sportivo relativamente alla singole posizioni, si ritiene che possa rivalutarsi in parte la sanzione inflitta al calciatore PORTONE EMILIANO, tenuto conto che il gesto di violenza compiuto dallo stesso è stato posto in essere nell’ambito della contestazione collettiva da parte della quasi totalità dei calciatori della Soc. VIGILI URBANI, concretizzatosi poi a differenza delle minacce soltanto verbali degli ultimi, in un gesto violento e proditorio che non può trovare alcuna giustificazione; DELIBERA o Di respingere il ricorso e per l’effetto confermare la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 2 da parte della Soc. VIGILI URBANI con l’ammenda di € 150 e l’inibizione del massaggiatore TRETOLA NUNZIO al 30.4.2003; o di accogliere il reclamo per quanto concerne la revocazione della squalifica del v.c. TRIULZI SEBASTIANO quale capitano e per l’effetto di ridurre quella del calciatore PORTONE EMILIANO dal 31.12.2007 al 31.12.2006. o La tassa reclamo va restituita.
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