COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 19/01/2003 ARPINO – COLFELICE

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI seconda CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 19/01/2003 ARPINO - COLFELICE L' U.S. COLFELICE dopo avere preannunciato reclamo ha proposto nei termini rituale ricorso in ordine allo svolgimento della gara indicata in oggetto. La reclamante pone in evidenza, nel proprio ricorso, che dopo la concessione di un calcio di rigore a proprio favore, l'arbitro veniva aggredito dal guardalinee della squadra di casa e da alcuni calciatori locali. A seguito di cio' il direttore di gara riusciva a stento a liberarsi dagli aggressori grazie all'aiuto dei calciatori della SOC. COLFELICE e raggiungere il proprio spogliatoio. L’arbitro comunicava, quindi , al capitano delle squadra che non essendovi piu' le condizioni normali per la prosecuzione della gara, non avrebbe fatto calciare il calcio di rigore e quindi di considerare l'incontro sospeso per i motivi sopracitati. Chiede, conseguentemente, l' U.S. COLFELICE, l'applicazione, in proprio favore, dell'art. 12 comma 1) del C.G.S. Visti gli atti ufficiali, dall'esame dei quali, in effetti, le rimostranze presentate dall’U.S. COLFELICE, trovano sostanziale e puntuale conferma nel rapporto redatto dal direttore di gara. Rilevato che dopo la concessione di un calcio di rigore in favore dell' U.S. COLFELICE, l'arbitro veniva aggredito e colpito con calci, pugni e schiaffi da tesserati della squadra di casa, per cui, non essendo piu' nelle condizioni pisco-fisiche normali, sospendeva definitivamente la gara. Osservato, pertanto, che l'irregolare conclusione dell'incontro e' da addebitarsi esclusivamente a carico della SOC. ARPINO, per il comportamento particolarmente aggressivo tenuto dai propri tesserati. Preso atto, altresi', dei provvedimenti disciplinari già assunti con i l C.U. 44 del 23-1-2003. Visto l'art. 12 comma 1) del C.G.S. SI DECIDE a) di accogliere il reclamo presentato dall'U.S. COLFELICE; b) di infliggere , quindi, all' A.S.ARPINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 Si restituisce la tassa reclamo
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