COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 5/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. PIBE DE ORO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 A CARICO DEL CALCIATORE IAMELE ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A DEL 24.10.2002 (Gara: AMATORI SAN PAOLO – PIBE DE ORO del 19.10.2002 – Campionato di III Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 5/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA A.S. PIBE DE ORO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 A CARICO DEL CALCIATORE IAMELE ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A DEL 24.10.2002
(Gara: AMATORI SAN PAOLO – PIBE DE ORO del 19.10.2002 – Campionato di III Categoria)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore IAMELE ANTONIO sono da ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione degli occorsi;
§ che, in effetti, il comportamento del calciatore, anche se altamente censurabile e riprovevole, non appare particolarmente minaccioso e violento;
§ che il gesto, come per altro, sottolineato dal direttore di gara, in sede di supplemento di referto, su richiesta di questa Commissione, può essere consequenziale ad un momentaneo raptus, che ha indotto il calciatore IAMELE ad una reazione scomposta e plateale;
§ che, comunque, è da escludere in perfetta sintonia con l’ opinione dell’arbitro, che l’interessato volesse intenzionalmente colpire lo stesso, procurandogli danni fisici, tant’è che il gesto non ha arrecato alcuna conseguenza né fisica né psicologica ai fini del proseguimento della gara;
§ che sembra sussistano buoni motivi nel riconsiderare positivamente la posizione del calciatore;
DELIBERA
§ di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore IAMELE ANTONIO dal 31.10.2004 al 30.4.2004.
§ La tassa reclamo va restituita.
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