COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA NUOVA MAZZANO ROMANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, DI AMMENDA DI € 500 E DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2007 A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS GIANLUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A DEL 14.11.2002 (Gara: MAZZANO ROMANO – TORRITA TIBERINA del 9.11.2002 – Campionato di III Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA NUOVA MAZZANO ROMANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, DI AMMENDA DI € 500 E DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2007 A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS GIANLUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A DEL 14.11.2002 (Gara: MAZZANO ROMANO – TORRITA TIBERINA del 9.11.2002 – Campionato di III Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le sanzioni punitive di cui in epigrafe non forniscono utili elementi ai fini di una rivalutazione delle singole posizioni ed a una riforma delle decisioni del Giudice Sportivo tranne per quanto concerne l’entità dell’ammenda; § che il direttore di gara, davanti a questa Commissione, ha puntualmente confermato quanto fatto presente in sede di referto, soffermandosi sulla particolare violenza subita da parte del giocatore DE SANTIS GIANLUCA e sulle pesanti minacce ricevute dal massaggiatore e sul lancio di alcuni sassi da parte del pubblico; § che per il dolore subito durante l’aggressione ed a causa dei sassi ricevuti sulla schiena e per la violenza delle minacce da parte dei giocatori e del massaggiatore del MAZZANO ROMANO non si è sentito in grado di proseguire regolarmente la direzione della partita; § che ha ritenuto, per salvaguardare la sua incolumità fisica di continuare la gara solo pro-forma ed anzi durante la prosecuzione dell’incontro ha fatto di tutto per far vincere la squadra del MAZZANO ROMANO, assegnando due rigori di cui uno a tempo abbondantemente scaduto; § che, pertanto, mentre non si può non confermare le decisioni del G.S., per quanto attiene la perdita della partita e della squalifica del calciatore DE SANTIS GIANLUCA, sembra invece possibile accogliere la richiesta della Società relativamente alla riduzione dell’entità dell’ammenda; § che, in effetti, il comportamento del pubblico fino al momento dell’aggressione si è limitato solo ad offese verbali, e la violenza si è estrinsecata solo nel lancio di alcuni sassi di piccola dimensione, dallo stesso piano di calpestio del terreno di gioco; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la punizione sportiva della perdita della partita per 0 – 2; § di confermare la squalifica del calciatore DE SANTIS GIANLUCA fino al 31.10.2007 § di accogliere il ricorso per quanto attiene l’entità dell’ammenda riducendola da € 500 a € 250. § La tassa reclamo va restituita.
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