COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. S.S. SAN SATURNINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE APOLLONI RICCARDO E PER DUE GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE DI PAOLO ENRICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 13 DEL 12.12.2002 (Gara: SAN SATURNINO – MAZZANO ROMANO del 7.12.2002 – Campionato di III Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. S.S. SAN SATURNINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE APOLLONI RICCARDO E PER DUE GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE DI PAOLO ENRICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 13 DEL 12.12.2002 (Gara: SAN SATURNINO – MAZZANO ROMANO del 7.12.2002 – Campionato di III Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § rilevato che dall’interposto reclamo non emergono fatti e/o elementi tali che possano indurre questa Commissione a rivisitare la squalifica inflitta al calciatore APOLLONI RICCARDO; § considerato che il rapporto arbitrale è sempre da ritenersi fonte attendibile, privilegiata e degna di fede, e pertanto, alla luce dei fatti contestati, la sanzione irrogata appare congrua; § rilevato altresì che, per quanto concerne il calciatore DI PAOLO ENRICO, la squalifica per due gare effettive, non può essere impugnata in alcuna sede, giusto quanto disposto dall’art. 41 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva; DELIBERA § di respingere il reclamo proposto per il calciatore APOLLONI RICCARDO e di confermare la squalifica di quest’ultimo per tre gare effettive; § di dichiarare inammissibile il reclamo proposto per il calciatore DI PAOLO ENRICO. § La tassa di reclamo va incamerata.
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