COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 ED ERRATA CORRIGE SU COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 31/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA F.C. VIRTUS PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 2 ED I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 A CARICO DEL CALCIATORI SOAVE RICCARDO E LAURETTI MARCO, FINO AL 31.5.2003 A CARICO DEI CALCIATORI MARAZZA GABRIELE E CARCHITTO DANIELE, FINO AL 15.3.2003 A CARICO DEL CALCIATORE CETRONE FABRIZIO PERCHE’, QUALE CAPITANO, RESPONSABILE DEL DANNO FISICO ARRECATO ALL’ARBITRO DA GIOCATORE NON IDENTIFICATO, NONCHE’ AVVERSO L’INIBIZIONE SINO AL 28.2.2003 DELL’ACCOMPAGNATORE ANDRIOLO MARCO, L’AMMENDA DI € 104,00 ED IL RIPRISTINO DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 5.12.2002. (Gara: CALCIO SABAUDIA – VIRTUS PONTINIA del 23.11.2002 – Campionato di III Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 ED ERRATA CORRIGE SU COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 31/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA F.C. VIRTUS PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 2 ED I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 A CARICO DEL CALCIATORI SOAVE RICCARDO E LAURETTI MARCO, FINO AL 31.5.2003 A CARICO DEI CALCIATORI MARAZZA GABRIELE E CARCHITTO DANIELE, FINO AL 15.3.2003 A CARICO DEL CALCIATORE CETRONE FABRIZIO PERCHE’, QUALE CAPITANO, RESPONSABILE DEL DANNO FISICO ARRECATO ALL’ARBITRO DA GIOCATORE NON IDENTIFICATO, NONCHE’ AVVERSO L’INIBIZIONE SINO AL 28.2.2003 DELL’ACCOMPAGNATORE ANDRIOLO MARCO, L’AMMENDA DI € 104,00 ED IL RIPRISTINO DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 5.12.2002. (Gara: CALCIO SABAUDIA – VIRTUS PONTINIA del 23.11.2002 – Campionato di III Categoria) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · udita, come da richiesta, la Società interessata; · sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; · considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso i provvedimenti punitivi di cui in epigrafe, sono da ritenersi parzialmente assumibili, solo per quanto concerne le squalifiche attinenti i calciatori SOAVE, MARAZZA e CARCHITTO, essendo stati forniti utili ed idonei elementi atti ad una più realistica e veritiera ricostruzione degli occorsi; · che, in effetti, il comportamento dei succitati calciatori, nel clima particolarmente teso che si era instaurato, non ha raggiunto toni particolarmente violenti e minacciosi, ma si estrinsecava per lo più in ingiurie ed offese accompagnate da delle spinte, che data la ressa che si era creata intorno all’arbitro, dovevano ritenersi generalizzate e quindi attribuibili anche agli altri calciatori; · che è ben vero che l’arbitro ha potuto notare che i più esagitati erano i 4 calciatori succitati, ma da quanto si evince anche dal referto di gara non sembra che il loro comportamento sia particolarmente evidenziati per atti più gravosi e censurabili rispetto a quello degli altri calciatori che circondavano l’arbitro; · che ben può comprendersi come la pressione costante di 7/8 giocatori, con insulti, minacce e spinte varie per aver indotto il direttore di gara a temere per la sua incolumità ed a portare quindi a termine la partita “ pro forma” soprassedendo alla espulsione dei citati calciatori; · che alla luce di quanto sopra sembra che si possa rivedere favorevolmente la posizione dei summenzionati calciatori adeguando i provvedimenti punitivi alle loro effettive responsabilità; · che analogo discorso non può essere fatto per quanto concerne il calciatore CETRONE FABRIZIO che per la sua qualifica di capitano è pienamente responsabile per lo schiaffo dato all’arbitro da un calciatore della sua squadra non identificato, giusta art. 2 comma 2 del C.G.S.; · che non si può non concordare con il provvedimento punitivo di perdita della gara per 0 – 2 assunto dal Giudice Sportivo; DELIBERA · di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare: · perdita della gara per 0 – 2; · squalifica del calciatore CETRONE FABRIZIO fino al 15.3.2003; · inibizione dell’accompagnatore ufficiale ANDRIOLO MARCO fino al 28.2.2003; · ammenda alla VIRTUS PONTINIA di 104,00. · di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica dei calciatori MARRAZZA GABRIELE e CARCHITTO DANIELE dal 31.5.2003 al 15.3.2003, SOAVE RICCARDO e LAURETTI MARCO dal 30.6.2003 al 31.3.2003. · La tassa di reclamo va restituita.
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