COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 20/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. FORMIANA IN MERITO ALLE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATE SUL COM. UFF. 15 DEL 9-1-2003. GARA VIRTUS SEZZE SCALO – FORMIANA DEL 22-12-2002 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA LATINA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 20/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. FORMIANA IN MERITO ALLE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATE SUL COM. UFF. 15 DEL 9-1-2003. GARA VIRTUS SEZZE SCALO – FORMIANA DEL 22-12-2002 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA LATINA. Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la Polisportiva Formiana ha impugnato la decisione di ordinare la ripetizione della gara, assunta dal competente Giudice Sportivo e pubblicata sul comunicato ufficiale in epigrafe. Il primo Giudice ha ritenuto non sussistere gli estremi per la decisione di proseguire la gara pro-forma adottata dal Direttore di Gara al 37’ del secondo tempo per le intemperanze messe in atto dal calciatore n. 5 del Sezze Scalo RAIMONDI DIEGO. In virtù di tale prematura decisione il successivo andamento dell’incontro avrebbe avuto uno svolgimento non valido e di tale invalidità deve rispondere il Direttore di Gara per aver adottato tale decisione, non squisitamente tecnica, senza che ne sussistessero gli estremi. La reclamante a sostegno del gravame ha osservato che l’unica responsabile della mancata conclusione dell’incontro è stata la Virus Sezze Scalo ed, in particolare, i suoi tesserati con in prima fila il citato RAIMONDI, e che le intemperanze sono state gravi e ripetute tanto da impedire un clima idoneo a concludere la gara. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo è fondato e merita accoglimento. Va preliminarmente tenuto presente che al momento della decisione di proseguire la gara pro – forma assunta dall’Arbitro la Formiana, squadra ospitata, conduceva per 1 a 0, che nel prosieguo pro – forma si sono verificate altre gravi intemperanze da parte dei dirigenti ed atleti della Virtus Sezze Scalo, tanto che l’Arbitro veniva costretto comunque ad allontanare i dirigenti CENSORIO CARMINE e FAVALE FABRIZIO e poi ad espellere il calciatore LE FOCHE CAMILLO ed infine che era costretto a sospendere la gara definitivamente al 43’ del secondo tempo perché tutti i dirigenti e calciatori allontanati che si erano abusivamente posizionati innanzi agli spogliatoi all’interno del recinto del campo di gioco, rientravano minacciosamente sul terreno di gioco non consentendone più la ripresa. Nell’audizione dinanzi alla Commissione l’Arbitro ha aggiunto che il calciatore RAIMONDI, reo di un comportamento gravemente minaccioso e di aver strattonato con violenza l’Arbitro per un braccio, dopo l’espulsione era stato a fatica allontanato dal terreno di gioco e si era andato a posizionare innanzi agli spogliatoi all’interno del recinto del campo di gioco. L’Arbitro aveva dapprima interpellato il capitano e poi i dirigenti del Virtus Sezze Scalo per farlo allontanare, come da regolamento, ma non era riuscito ad ottenere quanto richiesto. Solo a quel punto, vista l’impossibilità di far allontanare il RAIMONDI che continuava a tenere un atteggiamento minaccioso, e non intendeva abbandonare il recinto di gioco, aveva deciso di sospendere la gara, soprassedendo dalla decisione e proseguendo la gara pro – forma proprio per evitare di dover transitare davanti al RAIMONDI sempre più intenzionato a passare a vie di fatto. La decisione assunta, alla luce delle precisazioni rese, appare ineccepibile, essendo comunque impensabile che la gara potesse svolgersi regolarmente con la presenza a bordo campo di un calciatore espulso per gravi intemperanze nei confronti del direttore di gara. La successiva sospensione con il florilegio di ulteriori intemperanze di tesserati della squadra di casa non fa che confermare la sussistenza di tutti i requisiti per considerare la gara chiusa anzitempo, con addebito della responsabilità alla società Virtus Sezze Scalo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, in totale riforma della decisione impugnata, DELIBERA di infliggere alla Società VIRTUS SEZZE SCALO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2. La tassa reclamo va restituita.
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