COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10/04/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 83 – Reclamo U.S. Certosa Riesi avverso l’inibizione del dirigente Rondoni Marco fino al 18.6.2003 e avverso l’ammenda di € 50,00. Gara Saline Bacezza-Certosa Riesi del 16 Marzo 2003. C.U. n. 35 del 20.3.2003 Campionato Prima Categoria.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10/04/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 83 - Reclamo U.S. Certosa Riesi avverso l'inibizione del dirigente Rondoni Marco fino al 18.6.2003 e avverso l'ammenda di € 50,00. Gara Saline Bacezza-Certosa Riesi del 16 Marzo 2003. C.U. n. 35 del 20.3.2003 Campionato Prima Categoria. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali preso atto: · che l’U.S. Certosa Riesi ha chiesto: a) l’annullamento dell’ammenda di € 50,00 per la quale non è ammessa opposizione a’ sensi dell’art. 41 comma 3 lett. d. CGS; b).la riduzione dell’inibizione del dirigente Rondoni Marco affermando che lo stesso aveva proferito a fine gara un’unica frase offensiva all’indirizzo dell’arbitro, e che lo scontro del dito con il direttore di gara fu del tutto fortuito e non intenzionale perché il gesto era rivolto ad indicargli l’ubicazione dello spogliatoio; · che tale assunto difensivo non trova riscontro sugli atti ufficiali, assistiti da fede privilegiata per il disposto dell’art. 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva, nei quali si accerta che i fatti sono quelli riportati nella declaratoria del Giudice Sportivo apparsa sul C.U. n. 35 del 20.3.2003; · che in considerazione della mancanza di violenza nel comportamento del dirigente Rondoni Mauro, sanzione congrua appare essere quella della inibizione temporanea fino al 18 Maggio 2003; per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione del dirigente Rondoni Mauro dal 18 Giugno 2003 al 18 Maggio 2003. La tassa reclamo, addebitata in conto, deve essere restituita.
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