COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO Prima categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 89 – Reclamo G.S. Borgorattiliguria avverso la SQUALIFICA del calciatore La Malfa Alessandro per tre giornate. Gara Via dell’Acciaio-Borgorattiliguria del 29 Marzo 2003 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 37 del 3.4.2003.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO Prima categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 89 - Reclamo G.S. Borgorattiliguria avverso la SQUALIFICA del calciatore La Malfa Alessandro per tre giornate. Gara Via dell'Acciaio-Borgorattiliguria del 29 Marzo 2003 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 37 del 3.4.2003. La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo del G.S. Borgorattiliguria, letti gli atti ufficiali e sentito il rappresentante della Società e rilevato: · che la reclamante lamenta l’eccessività della SQUALIFICA sull’assunto che lo scontro tra il proprio tesserato ed un avversario è avvenuto in azione di gioco e che la frase proferita dallo stesso, a fine gara, all’indirizzo dell’arbitro non era affatto ingiuriosa; · che tale tesi non trova riscontro sulle risultanze del referto arbitrale, assistito da fede privilegiata ex art. 32 lett.A1 Codice Giustizia Sportiva, nel quale si accerta a) - che il calciatore La Malfa fu espulso al 46’ del s.t. “perché colpiva con violenza un avversario con una gomitata al volto”; b)-che al termine della gara, mentre l’arbitro si accingeva ad uscire dal terreno di gioco, il La Malfa gli indirizzava la seguente frase “anche se vieni a farci perdere il campionato lo vinco lo stesso, pezzo di m.”: · che per la gravità della condotta la sanzione appare congrua e va confermata; per questi motivi respinge il reclamo e pone a carico della reclamante la tassa reclamo.
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