COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 15/05/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 84 – Reclamo U.S. Davagna Creuza de Ma avverso la squalifica del calciatore Cinanni Alessandro fino al 31 Marzo 2005. Gara Audace Gaiazza Valverde-Davagna Creuza de Ma del 1.3.2003 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 34 del 27.3.2003 C.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 15/05/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 84 - Reclamo U.S. Davagna Creuza de Ma avverso la squalifica del calciatore Cinanni Alessandro fino al 31 Marzo 2005. Gara Audace Gaiazza Valverde-Davagna Creuza de Ma del 1.3.2003 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 34 del 27.3.2003 C.P. Genova L’arbitro della gara in epigrafe riferiva di aver subito, in occasione della convalida di una rete, le contestazioni di diversi calciatori dell’U.S. Davagna Creuza de Ma e che uno di questi, non identificato, lo aveva colpito al polpaccio con un calcio da dietro. Il Giudice Sportivo, ricevuta formale dichiarazione dell’U.S. Davagna affermante che l’autore del gesto era stato il calciatore Cinanni Alessandro, con decisione apparsa sul C.U. n. 34 del 27.3.2003 Comitato Provinciale, affrancava da ogni colpa il Capitano, nel frattempo squalificato a’ sensi dell’art. 2 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, ed irrogava al colpevole la squalifica fino al 31.3.2005. Tale sanzione è stata appellata dall’U.S. Davagna con reclamo di rito, nel quale chiede la riduzione della pena ritenuta eccessiva perché il Cinanni aveva ammesso di aver protestato vivacemente e di aver scontrato in modo fortuito ed involontario il direttore di gara ma non di averlo colpito con un calcio. Il rappresentante del sodalizio reclamante rafforzava verbalmente in giudizio le eccezioni proposte nel ricorso. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, osserva che le dichiarazioni difensive della Società devono essere disattese trovando insormontabile ostacolo nel referto di gara e nella dichiarazione rilasciata dall’arbitro (documenti che per regolamento prevalgono sulle alligazioni difensive) confermante l’intenzionalità del gesto. In detta dichiarazione il direttore precisa altresì di non aver patito, a cagione del calcio, escoriazioni visibili né successive conseguenze talché, fermo restando l’assoluta gravità del gesto che giustifica la lunga sanzione inflitta in primo grado, proprio queste precisazioni fornite in giudizio dal direttore di gara, inducono la Commissione ad accogliere parzialmente il reclamo dell’U.S. Davagna Creuza de Ma e a ridurre la squalifica del calciatore Cinanni Alessandro dal 31.3.2005 al 31.12.2004. Ed in tal senso delibera, disponendo il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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