COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO di seconda categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 53 – Reclamo A.F.C. Segesta 1988 avverso le squalifiche dei calciatori Ivaldi Luca per quattro giornate e Massucco Claudio per cinque giornate – Gara Segesta-Panchina del 22.12.2002 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 23 del 9 Gennaio 2002 C.P. Chiavari

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO di seconda categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 53 - Reclamo A.F.C. Segesta 1988 avverso le squalifiche dei calciatori Ivaldi Luca per quattro giornate e Massucco Claudio per cinque giornate - Gara Segesta-Panchina del 22.12.2002 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 23 del 9 Gennaio 2002 C.P. Chiavari L’A.F.G. Segesta 1988 ha proposto rituale reclamo avverso i provvedimenti in oggetto comminati dal Giudice Sportivo con le seguenti motivazioni: · Ivaldi Luca – Espulso – per aver colpito con un violento pugno al volto un avversario. · Massucco Claudio – Espulso - per aver sputato ad un avversario, attingendolo al volto. La società reclamante, nel proporre reclamo e nel chiedere la riduzione delle sanzioni impugnate, sostiene che il gesto dell’Ivaldi (pugno a mano aperta, così si legge sugli atti) era stato mal interpretato dall’arbitro perché il calciatore avrebbe agito per appoggiarsi e ripararsi durante un normale scontro di gioco; sostiene poi che il gesto del calciatore Massucco Claudio “è avvenuto a seguito di gesti inequivoci da parte di giocatori della squadra avversaria i quali in ogni occasione accentuavano e simulavano falli inesistenti…”. Il reclamo non può trovare accoglimento. Ritiene la Commissione Disciplinare che, al di là dell’interpretazione letterale del referto arbitrale, il gesto del calciatore Ivaldi, riferito come “volontario e violento”, meriti la sanzione inflitta in prime cure. Parimenti esente da censura è la sanzione inflitta dal giudice sportivo al calciatore Massucco Claudio per lo sputo al volto di un avversario, gesto villano e di estrema maleducazione (considerato “condotta violenta” dal regolamento di gioco), che non può trovare attenuante alcuna nelle asserite provocazioni degli avversari. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dall’A.F.C. Segesta 1988 e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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