COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO di seconda categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 31 del 20/02/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 61 – Reclamo A.S. Nuova Gargiullo 1949 avverso la squalifica del calciatore Napoli Danilo per tre giornate. Gara N. Gargiullo – Solferino del 1.2.2003 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 27 del 6.2.2003 C.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO di seconda categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 31 del 20/02/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 61 - Reclamo A.S. Nuova Gargiullo 1949 avverso la squalifica del calciatore Napoli Danilo per tre giornate. Gara N. Gargiullo - Solferino del 1.2.2003 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 27 del 6.2.2003 C.P. Genova Esaminato il reclamo dell’A.S. Nuova Gargiullo 1949, visionati gli atti, la doglianza della ricorrente in ordine all’esecuzione della natura violenta del calciatore Napoli Danilo non può essere condivisa perché fondata sull’assunto che l’avversario colpito “non è caduto, non ha richiesto l’intervento della panchina e non ha protestato in maniera veemente con il direttore di gara”. Tali eccezioni difensive, peraltro sfornite di prova, risultano del tutto irrilevanti considerato, da un lato, la fede privilegiata che assiste il referto arbitrale (art. 31 lett.A1 CGS) dal quale, nella specie, risulta che il Napoli colpì intenzionalmente con un calcio un calciatore avversario con il pallone non a distanza di gioco, e dall’altro, che un atto, per essere considerato violento non deve necessariamente produrre particolari conseguenze, risultando sufficiente l’astratta potenzialità offensiva dell’atto stesso. La sanzione inflitta in primo grado, equa ed appropriata all’infrazione commessa, va dunque confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Nuova Gargiullo 1949 avverso la squalifica del calciatore Napoli Danilo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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