COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO di seconda categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 85 – Reclamo CSI Vernazza avverso la SQUALIFICA del calciatore Raggi Emiliano fino al 12.5.2003. Gara Vernazza-Pegazzano del 16.3.2003 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 33 del 20.3.2003 C.P. Spezia

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO di seconda categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 85 - Reclamo CSI Vernazza avverso la SQUALIFICA del calciatore Raggi Emiliano fino al 12.5.2003. Gara Vernazza-Pegazzano del 16.3.2003 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 33 del 20.3.2003 C.P. Spezia La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso della Società C.S.I Vernazza e rilevato: · che la reclamante ritiene eccessiva la sanzione inflitta al proprio tesserato, perché la sua reazione era stata determinata da un comportamento violento di un avversario ai danni di un compagno di gioco, a difesa del quale egli era intervenuto con l’intento di difenderlo e di calmare gli animi; · che tali alligazioni difensive non trovano riscontro sugli atti ufficiali, muniti di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva, nei quali si legge che il Raggi “precedentemente sostituito, quindi non partecipante al gioco, si scagliava violentemente e senza motivo” su un calciatore della squadra avversaria, “colpendolo con un calcio ed un pugno”; · che per la gravità della condotta la sanzione inflitta appare congrua, tenuto conto anche del fatto che il calciatore non aveva alcun titolo di entrare sul terreno di gioco, perché in precedenza sostituito; per questi motivi respinge il reclamo e pone a carico della reclamante la tassa reclamo.
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