COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 49 – Reclamo U.S. Fezzanese avverso le squalifiche dei calciatori Fiocchi Manuel per cinque giornate e Miglioranza Simone per quattro giornate. Gara Fezzanese-Sarzanese del 15.12.2002 C.U. n. 24 del 19.12.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 49 - Reclamo U.S. Fezzanese avverso le squalifiche dei calciatori Fiocchi Manuel per cinque giornate e Miglioranza Simone per quattro giornate. Gara Fezzanese-Sarzanese del 15.12.2002 C.U. n. 24 del 19.12.2002 Propone rituale reclamo l’U.S. Fezzanese avverso i provvedimenti in oggetto assunti dal Giudice Sportivo con le seguenti motivazioni: · Fiocchi Manuel – per aver dato una lieve spinta ad un assistente ed averlo offeso. · Miglioranza Simone – per aver afferrato l’arbitro ad un braccio, tirandolo a se. Non usava violenza. La società reclamante ritiene eccessive le sanzioni inflitte ai due calciatori sostenendo che il comportamento del Fiocchi, non violento, era da considerarsi del tutto involontario così come quello del Miglioranza che oltretutto non aveva rivolto alcuna ingiuria all’assistente dell’arbitro, come si legge sugli atti ufficiali. Presa visione del referto di gara, la Commissione Disciplinare non può che ricordare che in nessun modo è consentito porre le mani sugli ufficiali di gara né tanto meno spingerli, anche senza intenzione violenta. Ciò precisato respinge le sopra riportate eccezioni del sodalizio reclamante perché smentite dagli atti ufficiali, che nell’ordinamento sportivo costituiscono fonte di prova assoluta. Esaminate in via equitativa le due sanzioni, che attengono alla stessa fattispecie, possono essere equiparate e assoggettate alla stessa sanzione. Per questi motivi la Commissione Disciplinare in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Fezzanese delibera di ridurre la squalifica del calciatore Fiocchi Manuel da cinque a quattro giornate di gara e di confermare la squalifica del calciatore Miglioranza Simone. La tassa reclamo, addebitata in conto, va restituita.
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