COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 64 – Reclamo S.C. Liguria avverso decisioni del giudice sportivo in ordine alla gara del Campionato di terza categoria Liguria – Olimpia del 15.2.2003. C.U. n. 29 del 20.2.2003 C.P. Genova
COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Terza Categoria – 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 64 - Reclamo S.C. Liguria avverso decisioni del giudice sportivo in ordine alla gara del Campionato di terza categoria Liguria - Olimpia del 15.2.2003.
C.U. n. 29 del 20.2.2003 C.P. Genova
La S.C. Liguria, con reclamo ritualmente proposto, ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara Liguria-Olimpia del 15.2.2003, sospesa al 37’ del secondo tempo. La reclamante ritiene ingiusta la decisione e chiede vedersi assegnare la vittoria a tavolino per i seguenti motivi:
nessun atteggiamento ostativo nei confronti dell’arbitro è stato assunto dai propri calciatori né era necessario alcun intervento d’assistenza, non avendo egli subito minacce dagli avversari che ne potessero mettere in pericolo l’incolumità;
nessuna intemperanza nei confronti del direttore di gara era stata posta in essere dai propri calciatori visto l’andamento a loro favorevole della partita.
Il reclamo non può trovare accoglimento.
L’arbitro riferisce sul rapporto di essere stato costretto a porre fine anticipatamente alla gara non trovandosi più nelle condizioni psicofisiche di svolgere il suo compito perché i calciatori dell’Olimpia, contestando una sua decisione tecnica, l’avevano insultato. Alla protesta avevano partecipato anche alcuni calciatori della S.C. Liguria che non era riuscito ad identificare. Come altre volte enunciato da questa Commissione, per assumere la decisione di sospendere una gara, occorre che si siano verificati fatti e condizioni che mettano in serio pericolo l’incolumità dell’arbitro; e ciò non si rileva nel caso in esame. La situazione non presentava elementi d’oggettivo pericolo (la stessa reclamante lo ammette sul reclamo), e poteva essere fronteggiata dall’arbitro con i normali mezzi che le norme gli mettono a disposizione (per es. richiamo dei capitani, eventuale esibizione del cartellino rosso ecc.). Ciò non avvenne e pertanto corretta e condivisibile appare la decisione del primo giudice di disporre la ripetizione della gara a’ sensi dell’art. 12 comma 4 lett. c. CGS.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dalla S.C. Liguria e dispone l’incameramento della tassa.
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