COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 08/05/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 94 – Reclamo S.C. Murialdo avverso la squalifica del calciatore Franco Maurizio per cinque giornate e avverso l’ammenda di € 100,00 – Gara Nolese-Murialdo del 6.4.2003 Campionato Terza Categoria C.U. n. 36 del 10.4.2003 C.P. Savona

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Terza Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 08/05/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 94 - Reclamo S.C. Murialdo avverso la squalifica del calciatore Franco Maurizio per cinque giornate e avverso l'ammenda di € 100,00 - Gara Nolese-Murialdo del 6.4.2003 Campionato Terza Categoria C.U. n. 36 del 10.4.2003 C.P. Savona Con la seguente motivazione: Giocatore Franco Maurizio – espulso – in seguito ad un diverbio con un giocatore avversario, gli rivolgeva un grave insulto, tentava inoltre di attingerlo con uno sputo che non colpiva. Dopo l’espulsione si appostava fuori del recinto di gioco aizzando i propri compagni ad usare violenza sugli avversari; il Giudice Sportivo squalificava il calciatore per cinque giornate di gara. Alla S.C. Murialdo è stata altresì inflitta l’ammenda di € 100,00 per il comportamento offensivo dei propri sostenitori verso l’arbitro, comportamento che aveva provocato l’intervento dei Carabinieri per impedire che alcuni di loro saltassero dalla tribuna sul terreno di gioco. Entrambe le sanzioni sono state impugnate dalla Società con reclamo di rito nel quale chiede: · la riduzione della squalifica del calciatore affermando che lo stesso si era limitato a rispondere verbalmente alle offese rivoltegli da un avversario al quale non aveva indirizzato alcun sputo e negando che questi, dopo l’espulsione, avesse aizzato i propri compagni a praticare un gioco violento; · l’affrancamento dell’ammenda, ritenuta ingiusta, per non essere veritiero il referto arbitrale in merito al comportamento dei propri sostenitori. Osserva la Commissione Disciplinare che i fatti narrati sul rapporto di gara coincidono perfettamente con la motivazione del primo giudice più sopra riportata, talché gli assunti difensivi della reclamante vanno disattesi visto l’art. 32 lett. A1 del Codice Giustizia Sportiva, che nel giudizio sportivo, attribuisce agli atti ufficiali un valore probatorio assoluto ed intangibile che non può essere vinto o superato da semplici dichiarazioni difensive ad essi estranee. Quanto alla misura delle sanzioni l’ammenda va confermata tenuto conto della recidività della Società in materia, mentre la squalifica del calciatore va ridotta da cinque a tre giornate, riportando la sanzione ai parametri usualmente applicati per la tipologia d’infrazione (comportamento non regolamentare continuato senza violenza). Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.C. Murialdo, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Franco Maurizio, da cinque a tre giornate di gara, confermando l’ammenda. La tassa, addebitata in conto, va restituita.
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