COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 03/04/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 82 – Reclamo A.C. Taggia 2000 avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in merito alla gara del Campionato Juniores Provinciale Taggia 2000- Pontelungo 1949 del 15.3.2003. C.U. n. 31 del 20.3.2003 C.P. Imperia

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 03/04/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 82 - Reclamo A.C. Taggia 2000 avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in merito alla gara del Campionato Juniores Provinciale Taggia 2000- Pontelungo 1949 del 15.3.2003. C.U. n. 31 del 20.3.2003 C.P. Imperia Sulla base del referto arbitrale, il Giudice Sportivo infliggeva all’A.C. Taggia 2000 la punizione sportiva di perdita della gara del Campionato Provinciale Juniores Taggia 2000-Pontelungo 1949 del 15 Marzo 2003 (prima giornata dei play-off), col punteggio di 0-2, oltre ad un punto di penalizzazione e un’ammenda. L’arbitro aveva sospeso la gara al primo dei cinque minuti di ricupero del secondo tempo, sul risultato di 2-2, quando, a seguito di un incidente di gioco, un giocatore della Soc. Taggia aveva riportato un trauma distorsivo alla caviglia con immediato trasporto all’ospedale per le cure del caso, e i compagni di squadra gli avevano dichiarato e confermato che, a causa del grave incidente avvenuto, non si sentivano in grado di continuare l’incontro. Contro tale decisione si è opposta l’A.C. Taggia 2000, chiedendo la revoca delle sanzioni e la conferma del risultato di parità, perché l’arbitro avrebbe affermato che la partita si era regolarmente conclusa al 91° minuto sul risultato di 2-2. Il reclamo non può trovare accoglimento. Vero è che l’arbitro, con un supplemento spontaneamente rilasciato e depositato in Comitato dopo la decisione del primo Giudice, ha dichiarato di aver terminato regolarmente la gara sul punteggio di parità, ma i supplementi, per essere degni di essere presi in considerazione, debbono riportare elementi idonei a chiarire quei punti oscuri e/o quelle imprecisioni contenute nel primo referto, ma mai completamente contraddirlo; nel caso in esame poi, le risultanze ufficiali sono chiare e precise e tali da giustificare la decisione assunta in primo grado dal giudice sportivo, senza bisogno di chiarimenti o ulteriori precisazioni. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Taggia 2000 e dispone l’incameramento della tassa.
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