COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato Provinciale Juniores – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 87 – Reclamo Pol. Romito Magra Garibaldina 1922 avverso la SQUALIFICA dei calciatori Giannoni Alberto e Lombardo Davide per otto giornate. Gara Romito Magra-Ceparana del 15.3.2003 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 33 del 20.3.2003 C.P. La Spezia

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato Provinciale Juniores – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 87 - Reclamo Pol. Romito Magra Garibaldina 1922 avverso la SQUALIFICA dei calciatori Giannoni Alberto e Lombardo Davide per otto giornate. Gara Romito Magra-Ceparana del 15.3.2003 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 33 del 20.3.2003 C.P. La Spezia “Per aver provocato una rissa durante la quale ha tenuto comportamento particolarmente violento”. Con questa motivazione il Giudice Sportivo ha inflitto la SQUALIFICA per otto giornate ai calciatori della Pol. Romito Magra Garibaldina 1922, Giannoni Alberto e Lombardo Davide. Reclama la Società alla Commissione Disciplinare, lamentandosi dell’eccessività delle sanzioni perché i due tesserati “reagivano alla violenza degli avversari e non erano promotori di alcun atto di violenza preventiva”, essendo ormai la gara giunta ad otto minuti dal termine con il risultato di 6 a 0 a proprio favore. Osserva la Commissione Disciplinare che negli atti ufficiali, che nel giudizio sportivo rivestono carattere di prova privilegiata, l’arbitro riferisce che, a seguito di una rissa, il calciatore Giannoni Alberto prendeva a calci e pugni “in modo violento ed intenzionale” gli avversari ed il calciatore Lombardo Davide li colpiva a gomitate collaborando con il compagno. Per tale comportamento la sanzione appare congrua, tenuto conto della violenza dei colpi inferti, seppur in reazione ad altri subiti da un avversario, nonché della giovane età dei due calciatori. Le squalifiche vanno pertanto confermate nella misura inflitta in primo grado e la tassa, addebitata in conto, incamerata. Ed in tal senso la Commissione Disciplinare delibera.
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