COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato Regionale Juniores – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 14 del 17/10/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 12/10/2002 PIETRA LIGURE 1956 – LEGINO 1910

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato Regionale Juniores – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 14 del 17/10/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 12/10/2002 PIETRA LIGURE 1956 - LEGINO 1910 Sospesa al 25^ del 2° tempo sul risultato di 3-1. L'arbitro della gara a margine riferisce di averla sospesa al 25' del 2° tempo a causa dell'aggressione subita da parte di un tesserato della Soc. LEGINO. Dall'esame del rapporto di gara si rileva che il Sig. Fiorenzo Marco (massaggiatore), al momento dell'allontanamento dal campo dell'allenatore della Società, si avvicinava all'arbitro e lo colpiva con un violento pugno alla mandibola sinistra, procurandogli un momentaneo annebbiamento della vista e forte giramento di testa. Grazie al fattivo comportamento dei Dirigenti della Soc. ospitante l'arbitro veniva accompagnato nel suo spogliatoio, mentre dirigenti e giocatori della Soc. Legino, continuavano ad insultarlo. Successivamente veniva trasferito al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e quindi al reparto di Chirurgia plastica, dove veniva redatto un referto di frattura composta della mandibola sinistra, con prognosi di giorni 30. A seguito dei fatti sopra riportati, si delibera: a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 alla Soc. Legino (art. 12/1 del C.G.S.) b) di comminare l'ammenda di 200 Euro, per la mancata assistenza all'arbitro da parte dei Dirigenti della Società Legino. (art. 13/1 del C.G.S.) c) di inibire fino a tutto il 15/10/2007 il Sig. Fiorenzo Marco a svolgere ogni attività e a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società nell'ambito della F.I.G.C. (art. 14/e). d) Data la gravità dell'episodio, viene formulata la proposta al Presidente Federale perché‚ venga dichiarata nei confronti del Sig. Fiorenzo Marco la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria (art. 14/2). e) Si pongono a carico della Soc. Legino tutte le spese sopportate dall'arbitro per le cure sanitarie.
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