COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 9 – Reclamo dell’U.S. Lagaccio avverso la squalifica del calciatore Boccia Walter per quattro giornate. Gara Lagaccio-Ospedaletti del 6.10.2002 Campionato di Promozione. C.U. n. 13 dl 10.10.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 16 del 31/10/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 9 - Reclamo dell'U.S. Lagaccio avverso la squalifica del calciatore Boccia Walter per quattro giornate. Gara Lagaccio-Ospedaletti del 6.10.2002 Campionato di Promozione. C.U. n. 13 dl 10.10.2002 ”Contestando l’operato di un assistente gli si avvicinava e, urtandolo lievemente col petto, lo minacciava”. Questa è la motivazione con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro giornate il calciatore Boccia Walter espulso al 33’ del 1° tempo della gara in epigrafe. Contro il provvedimento ha proposto reclamo l’U.S. Lagaccio sostenendo che il Boccia, si era piegato per raccogliere il pallone e nel rialzarsi aveva urtato involontariamente l’assistente che gli volgeva le spalle. Donde la richiesta di un’equa riduzione della squalifica. Il reclamo non può trovare accoglimento. L’assunto difensivo della reclamante deve essere respinto perché non trova riscontro nelle risultanze ufficiali laddove l’assistente riferisce che il Boccia, protestando veementemente contro una sua decisione, lo aveva raggiunto “di corsa da tergo” e lo aveva spintonato col proprio corpo sulla spalla e sul braccio sinistro; descrizione questa che esclude, come sostenuto dall’U.S. Lagaccio, che il gesto sia stato involontario. Pertanto, per la nota prevalenza, nel giudizio sportivo, degli atti ufficiali sulle dichiarazioni di parte, la sanzione inflitta in primo grado, equa ed appropriata al fatto commesso, va confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Lagaccio in ordine alla squalifica del calciatore Boccia Walter e dispone l’incameramento della tassa reclamo addebitata in conto.
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