COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 13 – Reclamo S.C. Rivasamba P.S. avverso la regolarità della gara del Campionato di Promozione Rivasamba-Fazzini Rapallo del 20.10.2002.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 18 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 13 - Reclamo S.C. Rivasamba P.S. avverso la regolarità della gara del Campionato di Promozione Rivasamba-Fazzini Rapallo del 20.10.2002. L’S.C. Rivasamba ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara del Campionato di Promozione Rivasamba – Fazzini Rapallo disputata il 20 Ottobre 2002 e terminata col risultato di 0-0. Sostiene la reclamante che in quella gara fu schierato dalla U.S. Fazzini Rapallo il calciatore Guarducci Andrea che non aveva scontato una giornata di squalifica inflittagli con C.U. n. 44 del 6.6.2002. Chiede pertanto l’applicazione a carico dell’U.S. Fazzini Rapallo della sanzione di cui all’art. 12 punto 5 CGS (ex art. 7/5 del vecchio CGS). Il reclamo merita l’accoglimento. Risulta, infatti, che il calciatore Guarducci Andrea è incorso nella sanzione della squalifica per un turno per recidività in ammonizioni formali raggiunta nella gara di spareggio Mazzetta Candor Felettino-Riviera Fazzini del 1° giugno 2002, squalifica che avrebbe dovuto scontare nella gara Baiardo-Fazzini Rapallo del 22.9.2002 (prima giornata del Campionato di Promozione stagione 2002-2003). Così non è stato: il Guarducci fu schierato in posizione irregolare non solo in quella gara ma anche nelle successive gare di quel Campionato cioè Fazzini R. – Ortonovo del 29.9.2002, Molassana-Fazzini R. del 6.10.2002, Fazzini R. – Vallesturla del 13.10.2002 e appunto, Rivasamba-Fazzini R. del 20.10.2002. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.C. Rivasamba P.S. delibera di infliggere alla U.S. Fazzini Rapallo la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Rivasamba-Fazzini Rapallo del 20.10.2002 col risultato di 2-0 (art. 12 comma 5 CGS). Infligge al dirigente accompagnatore della squadra Sig. Contino Francesco la sanzione dell’ammonizione (art. 14 comma 1 lett. a CGS), all’U.S. Fazzini Rapallo l’ammenda di € 250,00 (euro duecentocinquanta) (art. 13 comma 1 lett. b CGS) ed al calciatore Guarducci Andrea la squalifica per un’ulteriore giornata. Manda alla Presidenza del C.R. Liguria per gli adempimenti di competenza. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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