COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 23 – Reclamo U.C. Grassorutese Rapallo avverso la regolarità della gara del Campionato di Promozione Grassorutese R.-Rapallo Ruentes 1914 del 3.11.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 23 - Reclamo U.C. Grassorutese Rapallo avverso la regolarità della gara del Campionato di Promozione Grassorutese R.-Rapallo Ruentes 1914 del 3.11.2002 L’U.C. Grassorutese Rapallo ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara del Campionato di Promozione Grassorutese R.-Rapallo Ruentes 1914 disputata il 3 Novembre 2002 e terminata col risultato di 1-1. Sostiene la reclamante che in quella gara fu schierato dall’A.C. Rapallo Ruentes 1914 il calciatore Perre Eros che non aveva scontato una giornata di squalifica inflittagli con C.U. n. 40 del 9.5.2002. Chiede pertanto l’applicazione a carico dell’A.C. Rapallo Ruentes della sanzione di cui all’art. 12 punto 5 CGS (ex art. 7/5 del vecchio CGS). Il reclamo merita l’accoglimento. Risulta, infatti, che il calciatore Perre Eros fu squalificato per una giornata per recidività in ammonizioni formali raggiunta nell’ultima gara del Campionato di Promozione della scorsa stagione sportiva, squalifica che avrebbe dovuto scontare nella gara Rapallo R. – Carpediem del 22.9.2002 (prima giornata del Campionato di Promozione della stagione 2002-2003). Così non è stato: il Perre fu schierato in quella gara di campionato e nella successiva, cioè Brugnato-Rapallo R. del 29.9.2002 ove fu espulso e quindi squalificato per altri due turni con C.U. n. 12 del 3.10.2002. Il Perre non prendeva parte alle gare Rapallo R. – Chiavari Lames del 6.10.2002 e Nuova San Fruttuoso-Rapallo R. del 13.10.2002 rispettivamente terza e quarta giornata di campionato, scontando così due dei tre turni di squalifica pendenti. Nelle seguenti successive gare Rapallo R.-Bogliasco del 20.10.2002 e Rapallo R.-Angelo Baiardo del 27.10.2002 il calciatore è stato ancora utilizzato in costanza di squalifica talché anche la partecipazione alla gara Grassorutese R.-Rapallo R. del 3.11.2002, certificata dagli atti ufficiali, avvenne in posizione irregolare. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.C. Grassorutese Rapallo, delibera di infliggere all’A.C. Rapallo Ruentes la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Grassorutese-Rapallo del 3.11.2002 col risultato di 2-0 (art. 12 comma 5 CGS). Infligge al dirigente accompagnatore della squadra sig. Rocca Giovanni la sanzione dell’ammonizione (art. 14 comma 1 lett. a CGS), all’A.C. Rapallo Ruentes l’ammenda di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta) (art. 13 comma 1 lett. b CGS) ed al calciatore Perre Eros la squalifica per un’ulteriore giornata. Manda alla Presidenza del C.R. Liguria per gli adempimenti di competenza. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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