Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 99/C del 26 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ VARESE FOOTBALL CLUB S.R.L. AVVERSO AMMENDA 10.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1 COMMA C) C.G.S. (C.U. N.84/C DELL’11/11/2003 GARA PRO PATRIA – VARESE DEL 9/11/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 99/C del 26 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ VARESE FOOTBALL CLUB S.R.L. AVVERSO AMMENDA 10.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1 COMMA C) C.G.S. (C.U. N.84/C DELL’11/11/2003 GARA PRO PATRIA - VARESE DEL 9/11/2003). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Pro Patria-Varese del 9/11/2003, ha inflitto alla società Varese Football Club l’ammenda di 10.000,00 euro con diffida “perché propri sostenitori in campo avverso rivolgevano ripetutamente, prima e durante la gara, grida e frasi incontrovertibilmente espressive di discriminazione razziale a un calciatore della squadra locale, senza che fosse intervenuto alcun segno di dissenso da parte di alcuno dei tifosi in campo avverso (recidiva specifica)”. Contro la delibera ha proposto reclamo la società varesina al fine di ottenere una congrua riduzione dell’ammenda e la revoca della diffida. Ha sostenuto che il fatto attribuito dagli atti ufficiali alla propria tifoseria non integrerebbe in modo incontrovertibile una discriminazione razziale e assumerebbe piuttosto i contorni di una colorita derisione, rientrando ampiamente tra le manifestazioni da sempre tollerate sui campi di calcio, specie se si disputano incontri di campanile. Dolendosi della particolare afflittività della sanzione, ha sostenuto che il primo giudice non avrebbe nella giusta misura valutato la circostanza che la partita si svolgeva in campo avverso, ove le dirigenze societarie incontrano serie difficoltà. Premesso che i fatti attribuiti alla tifoseria varesina integrano con tutta evidenza un comportamento di discriminazione razziale, e non una semplice derisione tollerata sui campi di calcio quando si disputano gare di campanile, pare però alla Commissione che la sanzione irrogata alla società reclamante, pur con la contestata specifica, non abbia in giusta misura valutato la difficoltà di controllo e di prevenzione dei fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai sostenitori al seguito. Alla stregua di tale principio, sostenuto anche dalla Corte di Appello Federale, è rispondente a giustizia ridurre la sanzione pecuniaria a 5.000,00 euro mantenendo la diffida. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società Varese Football Club S.r.l. riducendo la sanzione a 5.000,00 euro e confermando diffida. La tassa non va addebitata.
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