Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 99/C del 26 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA MEDICO SOCIALE CAPRIOTTI MARIO FINO A TUTTO IL 31/12/2003 (C.U. N.84/C DELL’11/11/2003 GARA FERMANASAMBENEDETTESE DEL 9/11/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 99/C del 26 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA MEDICO SOCIALE CAPRIOTTI MARIO FINO A TUTTO IL 31/12/2003 (C.U. N.84/C DELL’11/11/2003 GARA FERMANASAMBENEDETTESE DEL 9/11/2003). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, ha inflitto la squalifica sino a tutto il 31 Dicembre 2003 a Mario Capritotti, medico sociale della Sambenedettese, “perché, dopo essersi portato all’interno del terreno di gioco, rivolgeva ripetute e volgari ingiurie all’arbitro, rifiutandosi in un primo momento di adempiere al provvedimento disciplinare assunto nei suoi confronti (espulso)”. Contro tale delibera ha proposta reclamo la società, dolendosi della eccessività della sanzione e chiedendone la congrua riduzione. Escludendo che il Capriotti, nell’entrare in campo, abbia pronunciato parole offensive all’indirizzo dell’arbitro, ha sostenuto che il medico sarebbe entrato sul terreno al solo scopo di soccorrere il calciatore Giovanni Martusciello della Sambenedettese, rimasto infortunato in occasione della prima rete della Fermana, per cui si sarebbe trattato di comportamento disciplinare di modestissima entità. All’odierna riunione è comparso il difensore che ha insistito nei motivi del reclamo. Dal referto di gara emerge che al 29° del primo tempo il direttore di gara ha allontanato dal terreno di gioco il medico dottore Capriotti perché in occasione della prima rete segnata dalla Fermana, è entrato in campo, pronunciando frasi offensive all’indirizzo del direttore di gara (“corrotto, infame, fischi a senso unico), e perché, invitato a lasciare il campo, si è rifiutato dicendo di non essere espulso, dopo di che, invitato nuovamente ad abbandonare il terreno rimanendo a disposizione in caso di necessità, si è allontanato dal campo di gioco. Ritiene la Commissione che l’assunto della società reclamante non possa essere accettato, in quanto l’arbitro nel supplemento ha confermato come il medico sociale gli abbia rivolto le espressioni offensive riportate nel referto di gara al momento del suo ingresso in campo ed ha escluso che lo stesso fosse entrato sul terreno di gioco per soccorrere un calciatore rimasto infortunato. Dagli atti ufficiali risulta chiaramente come il dottor Capriotti abbia offeso l’arbitro con termini univocamente ingiuriosi (“corrotto, infame”) e con l’accusa di parzialità (“fischi a senso unico”) per cui non può andare esente da sanzione. Ciò posto, ritiene però la Commissione che la squalifica applicata dal primo giudice sia troppo afflittiva, specie se relazionata ad altri casi simili, e che la squalifica debba essere ridotta a tutto l’8/12/2003. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. riducendo la squalifica al medico sociale Capriotti fino a tutto l’8 Dicembre 2003. La tassa non va addebitata.
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