Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 113/C del 10 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1 COMMA C) C.G.S. (C.U. N.98/C DEL 25/11/2003 GARA CITTADELLA-PADOVA DEL 23/11/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 113/C del 10 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.13/1 COMMA C) C.G.S. (C.U. N.98/C DEL 25/11/2003 GARA CITTADELLA-PADOVA DEL 23/11/2003). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Calcio Padova l'ammenda di 5.000,00 euro con diffida "perché propri sostenitori in campo avverso contestavano al termine la propria squadra ed inoltre rivolgevano grida e frasi espressive di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della società locale e dell'allenatore della propria squadra". Contro tale delibera ha proposto reclamo la società chiedendo in principalità la revoca della sanzione e in subordine la riduzione della ammenda e la revoca della diffida. Quanto alla contestazione della propria squadra, ha sostenuto che tale comportamento della tifoseria, espresso in modo pacifico, non avrebbe comportato alcun pericolo per la incolumità dei terzi e per l'ordine pubblico, per cui la polizia non sarebbe intervenuta. Quanto ai cori razzisti, ha dedotto che l'episodio sarebbe riconducibile ad un esiguo gruppo di persone e non a tutta la tifoseria patavina, che avrebbe tenuto un comportamento ineccepibile durante la partita. Dinanzi alla Commissione è comparso il difensore della società il quale ha ribadito le motivazioni addotte nel reclamo, insistendo per l’accoglimento. All'esito della odierna riunione, osserva la Commissione che dal rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagini emerge che al termine della gara i sostenitori del Padova, assiepati nei pressi degli spogliatoi, hanno contestato la loro squadra e che, al passaggio del calciatore di colore del Cittadella Chrysostome, hanno urlato "cioccolata per tutti" e più volte "buh, buh", intonando successivamente nei confronti dell'allenatore della squadra patavina Glerean altro coro razzista, espresso dalla frase "Glerean tu sei il capo degli ebrei". Ritiene la Commissione che la richiesta di revoca della sanzione non possa essere accolta, ma che si possa accogliere la richiesta subordinata di riduzione della ammenda. Sulla sussistenza di cori espressivi di discriminazione razziale non é dato sollevare dubbi, atteso il significato letterale delle frasi urlate dalla tifoseria del Padova. Deve invece condividersi l'assunto difensivo della reclamante per quel che attiene alla contestazione rivolta alla squadra patavina, non emergendo né dal rapporto arbitrale né da quello dell'Ufficio Indagini che dall'episodio sia derivato un pericolo per l'incolumità delle persone ovvero un pericolo per l’ordine pubblico. Pare quindi alla Commissione che l'ammenda possa essere ridotta alla misura edittale minima di 3.000,00 euro, mantenendo però ferma la diffida per l'inqualificabile comportamento di discriminazione razziale tenuto dai sostenitori del Padova. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società Calcio Padova S.p.a. riducendo l’ammenda a 3.000,00 euro mantenendo ferma la lettera di diffida. La tassa non va addebitata.
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