Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 113/C del 10 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ POLISPORTIVA SASSARI TORRES S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE MORTARI CRISTIAN (C.U. N.98/C DEL 25/11/2003 GARA SASSARI TORRESLUMEZZANE DEL 23/11/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 113/C del 10 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ POLISPORTIVA SASSARI TORRES S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE MORTARI CRISTIAN (C.U. N.98/C DEL 25/11/2003 GARA SASSARI TORRESLUMEZZANE DEL 23/11/2003). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Cristian Mortari (Sassari Torres) la squalifica per quattro gare "perché al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi, colpiva con un pugno ed un calcio un avversario, rinchiudendosi subito dopo nello spogliatoio per impedire la sua identificazione". Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, chiedendo in principalità la revoca della sanzione e in subordine la riduzione della stessa. A sostegno del gravame ha dedotto che l'assistente arbitrale avrebbe travisato il comportamento del Mortari il quale, privo della tenuta di gara perché sostituito nel secondo tempo, si sarebbe attivato, in occasione di un battibecco insorto fra i calciatori delle due squadre nel corridoio, per allontanare i più esagitati e farli entrare negli spogliatoi rispettivi. Dinanzi alla Commissione nessuno è comparso. All'esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il referto di gara dell'assistente arbitrale smentisca all'evidenza l'assunto difensivo dell'intervento pacificatore: ed infatti, dal suddetto referto, confermato nel supplemento acquisito in questa sede, emerge che il Mortari. nel tunnel dello spogliatoio ha inseguito un calciatore del Lumezzane e lo ha colpito con un pugno sulla schiena e un calcio nel sedere, rifugiandosi subito dopo nello spogliatoio per non farsi identificare. Peraltro pare alla Commissione che la indubbia colpevolezza del Mortari non sia stata equamente sanzionata, in quanto gli atti di violenza compiuti dal suddetto non hanno presentato quei connotati di gravità che legittimino l'applicazione della squalifica prevista dall'art.14 comma 1) lett.f del Codice di Giustizia Sportiva , dato che dagli atti ufficiali non risulta che il calciatore colpito abbia riportato danno. Per tale considerazione, la squalifica va irrogata nella misura di due giornate, in sintonia con il consueto parametro sanzionatorio. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società Polisportiva Sassari Torres S.p.a. riducendo al calciatore Mortari Cristian la squalifica a due gare effettive. La tassa non va addebitata.
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