Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO PERDITA DELLA GARA 0-3, PUNTO DI PENALIZZAZIONE ED AMMENDA 10.000,00 EURO (C.U. N.12/C DEL 2/9/2003 GARA GIULIANOVA-MARTINA DEL 31/8/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 125/C del 24 dicembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO PERDITA DELLA GARA 0-3, PUNTO DI PENALIZZAZIONE ED AMMENDA 10.000,00 EURO (C.U. N.12/C DEL 2/9/2003 GARA GIULIANOVA-MARTINA DEL 31/8/2003). Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Martina la punizione sportiva della perdita della gara, l’irrogazione dell’ammenda di 10.000,00 euro e la penalizzazione di un punto in classifica per non essersi presentata a Giulianova a disputare la gara Giulianova – Martina del 31/8/2003, ha proposto reclamo la detta società chiedendo, dopo un breve excursus sui fatti verificatisi all’inizio dei campionati di serie B, C1 e C2 e dei ripescaggi effettuati dal Consiglio Federale, l’annullamento della delibera del Giudice Sportivo, in epigrafe indicata, ricorrendo “la causa di forza maggiore o atto equipollente”. Osserva questa Commissione che quanto richiesto dalla ricorrente non può essere accolto. Compito degli Organi Disciplinari è applicare le disposizioni e le norme in vigore senza effettuare valutazioni di “ordine politico” che spettano ad altri. Nella fattispecie la mancata presentazione della società è agli atti. I motivi per i quali la società ha deciso di non presentarsi non possono essere qualificati come causa di forza maggiore. Non può pertanto darsi luogo alla declaratoria di cui all’art.55 N.O.I.F. Venendo meno detta scriminante consegue che la delibera del Giudice Sportivo va confermata ed il reclamo respinto Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Martina S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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